maximios Author
Published: Dicembre 1, 2006
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In: Uncategorized

Giorgio Ghiringhelli                                                                                                                         
Losone, 4 novembre 2005

Via Ubrio 62

6616 Losone

 

                                                                                                                                                      
Lodevole

  
                                                                                                                                                   
Municipio di Losone

 

 


Interpellanza


 


Negli appalti pubblici favorire di più le
ditte che contribuiscono alla formazione di apprendisti


 

 

Lodevole Municipio,

 

in base all’art. 5
della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 ogni avviso di
gara concernente commesse pubbliche deve contenere, fra le altre cose, i
criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa
ponderazione percentuale rispetto al totale (di regola la ponderazione
di un singolo criterio non dovrebbe superare il 50%).

 

L’art. 32 della stessa
legge riporta un elenco non esaustivo dei criteri che possono essere
presi in considerazione per determinare l’offerta più vantaggiosa, quali
ad esempio : il termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, i costi
di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione,
l’estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

 

L’art. 42 del
Regolamento di applicazione specifica che oltre ai criteri summenzionati
ne possono essere indicati altri, come ad esempio il contributo che
l’offerente dà alla formazione di apprendisti.

 

Con risoluzione
governativa no. 2858 del 1 luglio 2003 il Consiglio di Stato, allo scopo
di favorire la messa a disposizione di posti di tirocinio da parte delle
aziende,  promulgò una norma (valida inizialmente fino al 30 giugno
2004) con la quale si faceva obbligo a tutti gli enti pubblici o agli
enti parapubblici sussidiati dal Cantone di inserire fra i criteri per
l’aggiudicazione di commesse , forniture e prestazioni di servizio pure
il contributo che l’offerente dà per la formazione di apprendisti. Nella
stessa risoluzione governativa il criterio concernente la formazione di
apprendisti venne fissato  con un grado di ponderazione del 10%.

 

 L’esperimento diede
buoni frutti e difatti da parte di molte aziende che temevano di perdere
degli appalti ( specie nel settore dell’edilizia e dell’artigianato) si
notò subito una maggior disponibilità   ad assumere apprendisti. Basti
dire, ad esempio, che se prima dell’introduzione di questa norma i nuovi
contratti di tirocinio per muratori erano una quarantina all’anno, tale
numero si è poi assestato attorno a un centinaio.  Si aggiunga poi che
nel 2005, grazie anche al certosino lavoro di collocamento da parte dei
funzionari della Divisione della formazione professionale, solo 12
apprendisti su 2’300 non hanno trovato un posto di tirocinio.

 

Per questi motivi, 
dopo le positive esperienze del primo anno,  il Consiglio di Stato 
decise poi di rinnovare di anno in anno tale normativa  con un’unica
modifica dettata probabilmente da qualche malumore proveniente dal
settore dell’edilizia : quella di abbassare dal 10 al 5%  il grado di
ponderazione concernente la formazione di apprendisti.


 

Se da una parte ci si
può rallegrare per la norma che impone di inserire fra i criteri di
aggiudicazione pure quello della formazione di apprendisti, dall’altra
ci si può chiedere se la riduzione del grado di ponderazione dal 10 al 5
%  sia stata opportuna. Difatti da un lato un grado di ponderazione del
5% non premia a sufficienza quelle ditte che maggiormente si impegnano
nella formazione di apprendisti ed è poco incentivante per le altre, e
dall’altro non favorisce più di quel tanto la lotta contro la
disoccupazione giovanile che, specie di questi tempi, dovrebbe
costituire per molti motivi un problema prioritario.

 

In fin dei conti
Confederazione e Cantone investono molti soldi e molte energie per
garantire e ampliare l’offerta di posti di tirocinio (art. 55 della
Legge federale sulla formazione professionale)  e dunque non ci sarebbe
nulla di strano  se in sede di commesse pubbliche si privilegiassero
maggiormente quelle ditte che, sobbarcandosi oneri supplementari per la
formazione degli apprendisti,  fanno sì che questi investimenti
dell’ente pubblico non siano vani. Ricordo ad esempio che lo Stato versa
all’AGIE SA un contributo annuo di 300’000 franchi a parziale copertura
dei costi di gestione (pari a 1,7 milioni) del Centro Formazione
Apprendisti e che da un paio d’anni anche il nostro Comune versa 30’000
franchi a tale scopo. Quindi sarebbe un po’ contradditorio versare
contributi a delle ditte che formano apprendisti e poi non tener
sufficientemente conto in sede di commissioni pubbliche di altre ditte
che pure sono più attive di altre in questo settore. In questo senso va
del resto anche la richiesta contenuta nella recente “Carta delle
politiche giovanili in Ticino” (vedi Post Scriptum) di concedere ad
artigiani spazi di lavoro a prezzo modico  in cambio dell’assunzione di
apprendisti. 

 

Se per i Comuni vi è
l’obbligo di non scendere sotto il grado del 5%, nessuno però impedisce
loro di applicare un grado superiore, e quindi, alla luce di quanto
sopra esposto, chiedo :

 


In occasione di futuri bandi di concorso
per commesse, forniture e prestazioni di servizio, non ritiene il
Municipio di poter fissare al 10% il grado di ponderazione per il
criterio di aggiudicazione concernente la formazione degli apprendisti,
dando in tal modo un buon esempio che potrebbe poi far scuola nel resto
del Cantone ?

 

                   
                                            
 Distinti
saluti                       Giorgio Ghiringhelli

 

 

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Post Scriptum :
Carta delle politiche giovanili in Ticino


 

Negli scorsi
giorni è stato stampato e distribuito un opuscoletto intitolato “Carta
delle politiche giovanili in Ticino”, frutto del lavoro di un centinaio
di adulti e di giovani ( in rappresentanza di vari enti attivi in campo
giovanile)  riunitisi nel corso del 2005 per iniziativa di alcuni enti
attivi nel settore (Commissione cantonale per la gioventù e Ufficio
cantonale dei giovani, della maternità e dell’infanzia). La “Carta”
mette in risalto le finalità legislative delle politiche giovanili nel
contesto internazionale, nazionale e cantonale, ne riassume i concetti e
formula 19 proposte per il loro sviluppo in Ticino.

In
riferimento alla presente interpellanza e alla necessità di attivarsi
maggiormente per facilitare la creazione di posti di lavoro di
tirocinio,  è forse utile leggere attentamente la proposta n. 19,
 intitolata “Assicurare l’inserimento socio-professionale”,  di cui
riporto qui di seguito il testo integrale:

 

“Nonostante
l’obbligo scolastico e le opportunità di formazione, ancora troppi
giovani interrompono o rimangono esclusi da una formazione adeguata:
problemi famigliari, difficoltà personali, carenza di risorse e
informazione, mancanza di posti di tirocinio, contribuiscono a
rendere più difficoltoso l’inserimento delle nuove generazioni nel mondo
del lavoro. Tali difficoltà, unite a un’inattività prolungata, possono
degenerare in problemi ancora maggiori (sentimento di inutilità,
depressioni, dipendenze, microcriminalità, ecc.). Il Cantone, le
amministrazioni comunali e il mondo del lavoro, devono maggiormente
promuovere l’aiuto alla formazione professionale
in accordo
all’articolo 55 della Legge sulla formazione professionale, in modo da
garantire una formazione adeguata e accessibile per tutti. Occorre
sostenere i giovani senza un’attività lucrativa nella ricerca di un
impiego attraverso un accompagnamento personalizzato che incoraggi la
loro assunzione, offra una consulenza sulle tecniche di ricerca
d’impiego, conceda ad artigiani spazi di lavoro a prezzo modico in
cambio dell’assunzione di apprendisti
e crei, a livello regionale,
una “borsa degli impieghi”

 

 

 

 

 

 

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