maximios Author
Published: Dicembre 4, 2004
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Losone, 14 ottobre 2004

 

 

                                                                                                        
                                Lodevole

                                                                                                        
                                Municipio di Losone

 

 


Interrogazione


 

 


Tasse e spese di giudizio :
disparità di trattamento fra municipali e consiglieri comunali ?


 

Egregio
signor
sindaco,

gentile
collega, egregi colleghi,

 

come
noto le autorità chiamate a giudicare un ricorso o un’istanza d’intervento
caricano il più delle volte  alla parte soccombente le spese e la tassa di
giudizio.

 

Questa regola
viene applicata sovente anche quando il ricorso o
l’istanza d’intervento sono presentati da un’autorità politica  nell’ambito
delle proprie funzioni e non già a difesa di interessi personali bensì a
difesa di un interesse generale : ciò in barba a una sentenza del TRAM del
1976 (TRAM 29.10.1976 N. 133/76 in re B.) nella quale si statuiva che “fra
i motivi che possono giustificare una
riduzione o l’abbandono delle
spese e della tassa di giudizio
” può rientrare il fatto “che il
soccombente abbia agito, in prevalenza, per la tutela di un interesse
generale”.
Un’eccezione alla regola, questa, avente lo
scopo di “non incorrere in pronunce contrarie alla giustizia e all’equità”.

 

Quindi è già criticabile il
fatto che in barba a questi sani principi vi sia spesso chi
 
è chiamato alla cassa per aver “osato” , nell’adempimento del proprio
dovere e dell’obbligo di sorveglianza dell’amministrazione, difendere un
interesse generale. Ma suscita ulteriore
perplessità il fatto che quando a soccombere è un consigliere comunale  la
fattura deve pagarsela l’interessato, mentre che se a soccombere è un
Municipio o il Consiglio comunale  il più delle volte si rinuncia a prelevare
spese e tassa di giudizio , e quando ciò invece avviene la fattura
vien saldata dal Comune e cioè dai contribuenti. 
Non sarebbe più giusto riservare a tutti egual
trattamento ?

 

Faccio un esempio concreto.

 

Nel novembre dello scorso
anno presentai un ricorso contro la decisione del Consiglio comunale (CC) di
spendere 130’000 franchi per realizzare un marciapiede lungo Via
Gerre, la stradina di proprietà
patriziale che consente
di accedere al Club house del golf e all’annesso posteggio per 38 vetture. In
sostanza sostenni che il CC non aveva potuto votare con cognizione di causa,
visto che a una domanda proveniente dal gruppo del
Guastafeste e mirante ad accertare se quel posteggio fosse o meno abusivo, il
Municipio aveva risposto in modo vago e sibillino. Ebbene,
grazie a quel ricorso, presentato nell’evidente interesse generale, emerse che
il posteggio era effettivamente abusivo e che il Municipio lo sapeva già dal
2002.  Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l’autorità comunale “avrebbe
dovuto informare debitamente i consiglieri comunali sull’effettiva situazione
del posteggio adiacente il Club house” ,
giunse
però alla conclusione che non sussistevano gli estremi per concludere che gli
stessi consiglieri fossero stati fuorviati e non avessero potuto determinarsi
con sufficiente cognizione di causa (anche perché a suo dire non esisteva un
nesso di interdipendenza tra la realizzazione del marciapiede e il posteggio
in questione), e così respinse il ricorso addebitandomi spese e tassa di
giudizio per un importo di 500 franchi.

 

Poche settimane or sono,
in risposta a una mia istanza di intervento sulla
questione del posteggio abusivo, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il
Municipio “ha nel frangente errato, tollerando senza compiutamente
chiarirla una situazione non conforme ai permessi edificatori rilasciati
”
e, dopo averlo fermamente diffidato a voler ossequiare in futuro i suoi
incombenti in materia di vigilanza edilizia, ha posto a carico del Comune
di Losone le spese di istruttoria ammontanti a 700
franchi.

 

Così quel Municipio della
passata legislatura che deliberatamente aveva nascosto informazioni importanti
al CC su quel posteggio, e che pur  essendo al
corrente dell’abuso aveva ritenuto di non intervenire (quindi è difficile
invocare la buona fede…), se l’è cavata con una tiratina d’orecchi e il conto
per le sue manchevolezze è stato posto a carico degli incolpevoli
contribuenti. Invece quel consigliere comunale che caparbiamente si è battuto
con successo e nell’interesse generale per far luce su questa
vicenda è stato “premiato” con una fattura di 500
franchi a suo carico. Ora mi chiedo, e chiedo a tutti
coloro
che leggono queste righe, è giusto ciò ?

 

Con
questa
interpellanza non è mia intenzione rivangare polemiche su una
questione che non è comunque ancora definitivamente chiusa (va infatti
ricordato che la domanda di costruzione a posteriori per sanare l’abuso
presentata nel marzo scorso non è ancora stata accolta dal Cantone) . Il mio
unico intento è quello di provocare una riflessione generale su un modo strano
di applicare la giustizia che non concerne solo il nostro Comune bensì tutto
il Cantone. In effetti è auspicabile che il nostro
Comune lanci un segnale che potrebbe far scuola nel resto del Cantone e far
riflettere il Consiglio di Stato.

 

E a questo punto chiedo
:

 

1)      Per una questione
di equità e di responsabilità personale, non pensa
il Municipio che sarebbe un bel gesto se i 7 municipali della passata
legislatura si assumessero volontariamente la propria quota parte della
fattura messa a carico del Comune  con la summenzionata decisione concernente
il posteggio del golf (cioè 100 franchi a testa) ?

2)      In caso negativo
:
non pensa che sarebbe allora equo mettere a carico del Comune –
eventualmente dopo consultazione con la Commissione della gestione –  anche la
fattura di 500 franchi che ho dovuto pagare per fare il mio dovere di
consigliere comunale nell’interesse generale?

3)      Non sarebbe il caso
di fissare delle regole per disciplinare questa materia anche in futuro, nel
senso che, a determinate condizioni,  eventuali
spese e tasse di giudizio poste a carico del soccombente siano assunte dal
Comune  – eventualmente lasciando il giudizio di volta in volta al CC – quando
il ricorso o l’istanza d’intervento erano chiaramente a tutela di un interesse
generale ?

 

 

 

                                          Distinti saluti                     
Giorgio Ghiringhelli

 

 

 

 


Allegato all’interrogazione del 14 ottobre
2004 intitolata “Tasse e spese di giudizio :
disparità di trattamento fra municipali e consiglieri comunali ?”


 

 

 

Ecco, a mo’ d’esempio, l’esito
di alcuni ricorsi e istanze d’intervento contro
decisioni del Municipio o del Consiglio comunale o contro l’operato del
Municipio, presentati negli ultimi otto anni da Giorgio
Ghiringhelli
nella sue veste di consigliere comunale tenuto per legge
(art. 13 b LOC) a sorvegliare l’amministrazione a tutela di interessi
generali e non del suo personale interesse.

 

Non tutti i ricorsi, ovviamente, sono stati
accolti ; ma quelli che lo sono stati  hanno
consentito di porre rimedio a situazioni insostenibili. E’ dunque
nell’interesse della comunità e del nostro sistema democratico 
che i ricorsi su questioni di interesse generale non vengano
scoraggiati con spese e tasse di giudizio a carico di chi li fa (a meno che
siano manifestamente abusivi e privi di ogni fondamento).

 

In realtà succede che, quando un
 
consigliere comunale  vince un ricorso o un’istanza d’intervento,
nessuno paga (o al massimo e raramente paga il Comune) con la motivazione
che il Municipio o il Consiglio comunale agivano nell’ambito delle loro
funzioni, e quando invece il ricorrente perde  è quasi sempre chiamato a
pagare e sempre con soldi propri e non del Comune. 

 

 

*******

 

 

6.9.1996    : ricorso contro
decisione del CC di approvare i conti consuntivi 1995 del Comune

                    Ricorso ACCOLTO il 23.12.96

                    Non sono state prelevate
spese e tassa di giudizio

 

3.1.1997    : ricorso contro
decisione del CC di modificare il Regolamento sulla raccolta dei rifiuti

                    (tasse
prive di base legale)

                    Ricorso ACCOLTO il 28.5.97

                    Non sono state prelevate
spese e tassa di giudizio

 

7.7.1998    : ricorso contro
decisione CC di allargare Via Papogna

                    Ricorso RESPINTO il
 
31.3.1999

                    Spese e tassa di giudizio di 200
franchi
a carico del ricorrente

 

27.7.1998  : ricorso contro
decisione del Municipio di non consentire la posa di una bancarella per  

                    la 
raccolta di firme dinnanzi al locale di voto

                    Ricorso RESPINTO il
18.11.1998

                    Spese e tassa di giudizio di 300
franchi
a carico del ricorrente

 

27.8.1999  : ricorso contro
decisione del Municipio di rilasciare alla Silo Melezza
SA la licenza

                    edilizia
per la formazione  di un muro ciclopico di sostegno malgrado il preavviso

                    contrario
del Dipartimento del Territorio

                    Ricorso dichiarato IRRICEVIBILE
il 14.1.2000 perché il ricorrente non aveva un

                    interesse
personale e diretto. Ma con la stessa decisione il CdS
ha accolto due analoghi

                    ricorsi
presentati da un confinante e dal Dipartimento del territorio e ha annullato
la

                    licenza
edilizia rilasciata dal Municipio.

                    Spese e tassa di giudizio di 200
franchi
a carico del ricorrente (che, pur avendo ragione
  

                     nel
merito ,  non aveva un interesse diretto a opporsi alla decisione del
Municipio)

 

12.7.2000  : ricorso contro
la decisione del CC di stanziare un credito di 100’000 franchi per la

                    Sistemazione della Strada dei
Polacchi

                    Ricorso ACCOLTO il 5.12.2000

                    Non sono state prelevate
spese e tassa di giudizio

 

27.1.2001  : Istanza
d’intervento contro l’operato del Municipio in materia di mozioni

                    Istanza
ACCOLTA il 6.6.2001

                    Spese di
istruttoria di 400 franchi a carico del COMUNE

 

28.5.2001  : ricorso contro
decisione del CC di stanziare un credito di 131’000 franchi per frana

                    in zona
Canaa

                    Ricorso RESPINTO il
9.10.2001

                    Spese e tassa di giudizio di 300
franchi
a carico del ricorrente

 

3.7.2003    : ricorso contro
decisione del Municipio di annullare 17 firme a favore dell’iniziativa

                    popolare
“pro passerella pedonale e ciclabile sulla Maggia”

                    Ricorso dichiarato IRRICEVIBILE
il 19.8.2003 dal CdS e il 24.11.2003 dal
TRAM

                    per
mancanza di un interesse da difendere degno di protezione da parte del
ricorrente

                    (visto
che l’iniziativa era riuscita ugualmente)

                    Spese e tassa di giudizio di 300
franchi
e rispettivamente 500 franchi a carico del
 

                    ricorrente

 

14.11.2003 : ricorso contro
la decisione del CC di stanziare un credito di 130’000 franchi per la

                     creazione
di un marciapiede in Via Gerre (per informazioni
insufficienti)

                     Ricorso RESPINTO il 10.2
2004

                     Spese e tassa di giudizio di
500 franchi
a carico del ricorrente

 

14.11.2003 : istanza
d’intervento contro il Municipio per mancata vigilanza edilizia verso il

                     posteggio
abusivo al golf

                     Istanza
ACCOLTA il 21.9.2004

                     Spese di
istruttoria di 700 franchi a carico del COMUNE

                    

                    

   

 

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