maximios Author
Published: Aprile 27, 2006
Read: 18 min
In: Uncategorized

Giorgio Ghiringhelli                                                                                             
                       
Losone,  5.aprile
2005

Via
Ubrio 62

6616
Losone

 

 

 


                                                                                             
                                   Lodevole


                                                                                             
                                  Consiglio di Stato


                                                                                             
                                  Residenza governativa


                                                                                             
                                  6500 Bellinzona

 

 

 

Petizione

nell’ambito
del previsto messaggio sulla revisione dei compiti dello Stato:

si
sopprima la procedura di spoglio cantonale, inutilmente costosa e unicum
ticinese senza senso!


1’000’000.– di franchi
risparmiati senza sforzi per nessuno!

 

 

 


Onorevole Presidente,


Onorevoli Consiglieri,

 


è

ormai atteso da tutti il messaggio sulla revisione dei compiti dello Stato
frutto della “Clausura” a Villa Castagnola. In ossequio al diritto di
petizione concessomi, mi permetto di formulare una richiesta nell’ambito del
messaggio in epigrafe.

 

 


1.       Spoglio
cantonale
.
Ma quanto ci costi

 


Il Ticino è l’unico
cantone, che in occasione delle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di
Stato e

delle elezioni comunali generali impone uno spoglio da parte
di uffici cantonali di spoglio ad hoc
(art. 40
LEDP). Questa regolamentazione è stata voluta dal
legislatore negli anni ’50 per evitare i cronici brogli che colpivano gli
Uffici elettorali comunali. Ora però la situazione è molto cambiata e i
galoppini, che accompagnavano i cittadini all’urna non esistono più.
Concretamente oggi le possibilità di brogli agli uffici comunali sono quasi
inesistenti, grazie alla presenza dei delegati. In 
queste circostanze e visto che non bisogna permettersi lussi inutili occorre
rivalutare anche l’attualità dello spoglio cantonale. Nelle elezioni comunali
2004 ho potuto sapere che gli uffici di spoglio cantonali
erano 50 e alle differite del 13 marzo 2005 erano 10. Probabilmente ve ne
saranno ancora 10 in ottobre per le differite nei restanti Comuni. Penna alla
mano vediamo quanto è costato l’apparato solo
in indennità. Rimangono ancora le altre spese di gestione (luce, gestione
buvette,...) e delle spese per i preparativi.

 

        

           
cantonali 2003

         60 Uffici
composti di 5 persone (3 membri + 2 addetti computer) = 300 persone

         Ufficio
cantonale di accertamento = 5 persone     -> 305
persone

        
almeno 2 giorni di lavoro (4 aprile per i Municipi
e 5 aprile per i CC)

         305 x 2 giorni x
ca. 400.– fr.. (diaria
assessori giurati + indennità di trasferta) = 244’000.–
fr.


 


 


 


comunali

2004: 4 aprile 2004

50 Uffici composti di 5
persone = 250 persone

Ufficio cantonale
di accertamento = 5 persone     -> tot. 255 persone


almeno
1,5
giorni di lavoro (4 aprile per i Municipi e 5 aprile per i CC)

255 x 1,5 giorni x 400.–
fr.= 153’000.– fr.


        


         comunali differite 2005 (I
tornata): 13 marzo 2005

         10 Uffici
composti di 5 persone = 50 persone      

         Ufficio
cantonale di accertamento = 5 persone     -> tot.
55 persone

        
almeno 1 giorno di lavoro

         55 x 1 giorno x
400.– fr. = 22’000.– fr.

 


         comunali differite 2005 (II
tornata): ottobre 2005

        
idem = 22’000.– fr.

 


         TOTALE: fr. 441’000.–

 


Soltanto in indennità si
vede che il Cantone spende circa fr. 441’ 000.–

!
Pensiamo
inoltre che alle cantonali del 2003 e alle comunali
del 2004 ad ogni membro dell’Ufficio e ai funzionari si era offerto pranzo
e cena
(20.– x 3 pasti [2 pranzi e 1 cena] x 750 = 45 000.– almeno)!
Per non parlare di tutti i costi derivanti dalla preparazione degli stabili
per adibirli a uffici di spoglio (trasporto tavoli,
sedie, istallazione computer, ecc.). Nel complesso ad occhio e croce si può
ritenere che tutto l’apparato costa al Cantone la bellezza di 1 milione e
forse anche di  più!!!
Inutili! Questi soldi
possono essere risparmiati senza alcuno sforzo. Senza
toccare né i nostri poveri né i nostri anziani
. I risparmi
a un’eventuale soppressione dello spoglio cantonale
sono dimostrati.

 

Spoglio cantonale,
spoglio migliore? Sfatiamo il mito! Uno spoglio
cantonale è addirittura peggiore, perché si escludono i delegati delle liste
da un sano, concreto e legittimato controllo. Da quanto ho potuto carpire da
varie fonti, le schede non vengono esaminate una
per una da tutti e tre i membri degli Uffici di spoglio, ma di fatto i
funzionari eseguono tutto velocemente e individualmente e senza quel rigore
che s’impone! Unicamente per finire prima possibile. Invece
,
a livello comunale, tutti esaminano le schede una per una e in caso
di dubbio si apre un’onesta e corretta discussione fra membri e delegati.

 


Per non parlare dei
problemi di natura costituzionale che rendono lo spoglio cantonale di
compatibiliambigua
.
Infatti il Patto
Onu relativo ai diritti civili e politici

(denominato Patto Onu II; Raccolta sistematica del
diritto federale 0.103.2) impone che i delegati abbiano la possibilità
di partecipare alle operazioni, ciò che non è possibile proprio con il sistema
cantonale.

 


E

allora, ancora una volta, perché spendere tutti quei soldi per un’operazione
che già in partenza è fallimentare?

 

 


2.       Spese
supplementari per i Comuni? NO

 

Con la soppressione dello
spoglio cantonale gli uffici comunali saranno
ancora competenti a eseguire lo spoglio. A prima vista ciò potrebbe causare
spese supplementari. In realtà non è il caso. La retribuzione dei membri
dell’ufficio comunale è stabilita dal Comune stesso. Alcuni la prevedono,
altri no. Il fatto però che
debbano
eseguire lo spoglio non comporterebbe maggiori spese.
Infatti l’operazione durerebbe solamente qualche
ora. Posto che gli Uffici chiudono alle 12.00, lo spoglio durerebbe
al massimo 2/3 ore. Alle 14.00/15.00 sarebbe tutto
finito. In queste condizioni non si può sicuramente parlare
di maggior costi per i Comuni. Grazie
a un programma informatico per il rilevamento dei
dati il tutto sarebbe ancora più veloce. Inoltre con la soppressione dello
spoglio cantonale non sarebbe più necessario che
decine e decine di agenti dei vari corpi di polizia comunale facciano la spola
fra i loro Comuni e la capitale , alla domenica, per la consegna delle
cassette contenenti le schede,  consumando fra l’altro benzina inutilmente (e
inquinando pure inutilmente) : e quindi passando a uno spoglio comunale i
Comuni potrebbero addirittura conseguire dei risparmi.

 

 


3.       Modificare la
legge costa troppo? Non facciamo i furbi…

 

Non si cominci a nominare
Commissioni di studio per “esaminare” il problema… Alla fine non
vien fuori niente di
unitario ed esauriente. Per risparmiare tempo ed ulteriore
denaro, propongo in allegato un progetto bell’e
pronto di modifica di legge per concretizzare la petizione.

 

 


4.       Conclusione

 

 


In definitiva chiedo che
nel messaggio sulla revisione dei compiti dello
Stato sia proposta la soppressione dello spoglio cantonale
.

 

In ogni caso si chiede di
giustificare i costi degli spogli cantonali del 2003, del 2004 e del 2005, che
ho potuto solo ipotizzare.

 

Invito il Consiglio di
Stato a dare risposta alla petizione con il suddetto messaggio e non in
separata sede.

 


                                        

 

 


                                 Cordiali Saluti

 

 

 

 


                                                                                    
Giorgio Ghiringhelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cpc
:
Ufficio votazioni ed elezioni, Residenza governativa, 6501
Bellinzona

      

In allegato una proposta
di modifica legislativa commentata

 




 


Allegato: proposta di
modifica LEDP

 

I.
La legge sull’esercizio dei diritti politici è modificata come segue:


(invariato)


 


Art.

23 cpv. 2 e 4 (nuovo)


2

Pari diritto

è conferito in caso di votazioni alle liste con almeno un seggio in
Consiglio comunale o in Municipio e ai Comitati di sostegno costituitisi
per l’occasione.


4

Le osservazioni e i reclami vanno registrati a verbale.


 


 


Il cpv. 2 va
circostanziato. Non si comprende chi
siano i gruppi politici. L’ultima frase va
messa come cpv. 4. Non ha senso di lasciarla “a sbalzo”.


 


 


 


(invariato)


 


Art.

27 cpv. 2 lett. a


 


 


a) per le votazioni
ed elezioni cantonali e federali dalla Cancelleria dello Stato;


 


 


Non ha senso
coinvolgere l’intero Consiglio di Stato in questa mansione prettamente
burocratica. Il Consiglio di Stato può comunque
sempre essere adito se del caso su ricorso contro gli atti di procedura
preparatoria (art. 163 LEDP). Così facendo la protezione giuridica è
inoltre aumentata.


 


 


 


Principio: spoglio


 


Art.

38 (nuovo)

1 L’Ufficio elettorale procede allo spoglio per tutte le
votazioni ed elezioni.


2

Per l’elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, la
Cancelleria dello Stato può stabilire che lo spoglio
avvenga
in forma raggruppata per più comuni.


3

Per le elezioni comunali, se sono istituiti più uffici elettorali, il
Municipio può stabilire che lo spoglio avvenga
in forma raggruppata.


4

attuale

cpv. 3


5

attuale

cpv. 4


6

attuale

cpv. 5


 


 


Nell’art. 38 si
stabilisce che lo spoglio avviene in linea di principio nei Comuni. Per le
elezioni federali (perché solo del CN come ora?) va precisata l’autorità
competente a ordinare il raggruppamento. La
Cancelleria dello Stato è l’organismo adeguato (v. commento ad art. 27
cpv. 2 lett. a). Per le elezioni comunali in Comuni grossi si stabilisce
una possibilità di raggruppamento.


 


 


 


 


 


Art.

39


Invariato


 


 


 


 


 


Art.

40 e 41


Abrogati


 


 


 


Conteggio delle
schede nel caso di elezione con la
proporzionale


 


Art.

42 cpv. 1


1

L’Ufficio elettorale procede al conteggio delle schede e dei voti.


 


 


L’art. 42 va
mantenuto perché stabilisce la modalità di spoglio con la proporzionale.
Il marginale e il cpv. 1 sono adeguati di
conseguenza.




 

 


Trasmissione del
materiale di voto:


a) nelle votazioni e
nelle elezioni comunali


 


Art.

45 (nuovo)


1

Nelle votazioni e nelle elezioni comunali l’ufficio elettorale, terminate
le operazioni di spoglio, trasmette in plico sigillato al Municipio il
materiale della votazione o dell’elezione unitamente 
all’elenco dei votanti e al verbale.


2

Il regolamento stabilisce le norme per la custodia del materiale di voto
durante le operazioni di trasmissione e di spoglio.


b) nelle votazioni ed
elezioni cantonali


 


Art.

46 (nuovo)


1

Nelle votazioni e nelle elezioni cantonali l’ufficio elettorale, terminate
le operazioni di spoglio, trasmette in plico sigillato alla Cancelleria
dello Stato il materiale della votazione o dell’elezione unitamente
a una copia dell’elenco dei votanti e del
verbale.


2

Una copia dell’elenco dei votanti e del verbale è trasmessa pure al
Municipio.


3

Il regolamento stabilisce le norme per la custodia del materiale di voto
durante le operazioni di trasmissione e di spoglio.


 


 


Gli articoli 45 e 46
vanno rinnovati completamente. Essendo soppresso lo spoglio cantonale non
si fa più luogo alla trasmissione al Cantone del materiale in caso
di elezioni comunali. È opportuno, per
correttezza e sicurezza giuridica, che le norme per la custodia del
materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio
vengano stabilite nel regolamento.


 


 


 


Proclamazione dei
risultati:


a) nelle votazioni e
nelle elezioni comunali


 


Art.

47

(nuovo)
1 A spoglio ultimato l’ufficio elettorale procede
alla proclamazione dei risultati.


2

Nelle elezioni comunali l’ufficio elettorale stabilisce inoltre:


a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;


b) la lista dei
subentranti secondo l’ordine personale dei voti ottenuti;


3

Ultimate le operazioni, il presidente dell’ufficio elettorale, in seduta
pubblica, legge il verbale, e, in caso di
elezione, consegna le credenziali agli eletti.


(Invariato)


 


Art.

48


Invariato


 


 


All’art. 47 si
precisa che per la proclamazione è competente l’intero ufficio e non il
solo presidente come lascia presagire l’attuale normativa. È opportuno che
siano tutti collegialmente a decidere nel
rispetto anche della rappresentanza politica.


 


 


 


(Invariato)


 


Art.

51 cpv. 1 prima frase


L’ufficio cantonale di accertamento, costituito
a norma degli articoli seguenti, ad eccezione delle votazioni e delle
elezioni comunali, patriziali e parrocchiali,
ha il compito:



 


 


Con l’abolizione
dello spoglio cantonale non ha più nessun senso che la
proclamazione dei risultati sia fatta dall’Ufficio cantonale di
accertamento. Sarà competente a livello comunale l’ufficio elettorale, se
del caso l’ufficio principale (art. 22 e 47
LEDP). Si precisa che le competenze dell’ufficio di
accertamento non entrano comunque, come ora, in linea di conto in
caso di scrutinii
patriziali
o parrocchiali.


 


 


 


(Invariato)


 


Art.

53 (nuovo)


1

L’ufficio cantonale di accertamento è composto
di tre giudici del Tribunale di appello da esso designati, che stanno in
carica due anni.


2

Esso è permanente.


3

Ha sede presso il Tribunale di appello.


 


 


Conviene stabilire
che l’Ufficio cantonale di accertamento sia
sempre costituito da tre giudici di appello. In primo luogo perché è
opportuno che un’autorità sia sempre composta delle medesime persone e non
come ora che rende il tutto un po’ confuso e nello spirito della
Commissione dei diritti politici, che in un rapporto recente
affermava l’ “autorevolezza di un organismo
composto di magistrati e rappresentanti delle liste”.
Anche
per garantire un diritto di ricorso effettivo appare utile
che nelle votazioni e nelle elezioni federali non sia la medesima autorità
(Consiglio di Stato) a fungere da ufficio cantonale principale e da
autorità di ricorso. Conviene inoltre stabilire che esso è permanente (e
non nominato di volta in volta) e stia in carica 2 anni, come le Camere
del Tribunale. Per sapere l’indirizzo in caso di
istanze o ricorsi va precisata la sua sede. Naturalmente esso potrà
riunirsi a Bellinzona.

 


d) delegati dei
gruppi e personale autorizzato a partecipare


 


Art.

54 (nuovo)


1

Alle deliberazioni possono partecipare inoltre:


a) il Cancelliere dello Stato;


b) il personale designato dall’Ufficio;


c) due delegati per ogni lista depositata in caso di
elezioni della Costituente, del Gran Consiglio, del Consiglio di
Stato, dei deputati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati; un
delegato per ogni lista presente in Gran Consiglio o in Consiglio di Stato
e per ogni gruppo Comitato di sostegno costituitosi per la votazione negli
altri casi;


2

Il Cancelliere dello Stato e i delegati hanno il diritto di rilevare
eventuali irregolarità, chiedere rimedio e firmare il verbale dell’Ufficio
cantonale di accertamento.


3

I reclami e le osservazioni vanno messe a verbale.


 


 


 


 


 


L’art. 54 va
precisato. In primo luogo bisogna permettere al Cancelliere dello Stato di
parteciparvi e conferirgli i diritti da delegato. Il
personale per maggiore indipendenza dell’Ufficio dev’essere
nominato dallo stesso Ufficio e non più dal Consiglio di Stato, che in
alcuni casi è autorità di ricorso
. Anche
la partecipazione dei delegati dev’essere
precisata. Si riprende la pratica cantonale: 2 delegati per le elezioni
importanti, 1 negli altri casi. Si riprende inoltre con i dovuti
adattamenti ai cpv. 2 e 3 il testo dell’art. 23 per poter sopprimere
proprio l’attuale infelice all’art. 23.


 


 


 


(Invariato)


 


Art.

55 (nuovo)


1

La Cancelleria dello Stato o il Municipio nelle votazioni e nelle elezioni
comunali custodisce il materiale il materiale
di voto.


2

In caso di ricorso, il materiale è a disposizione dell’Autorità di
ricorso.


 


 


Semplice adeguamento
redazionale. Si sostituisce Consiglio di Stato con Autorità di ricorso. Si
pensi che nelle votazioni ed elezioni cantonali è
il Gran Consiglio a decidere le contestazioni.


 


 


 


(Invariato)


 


Art.

56


Invariato


 


 


 


(Invariato)


 


Art.

62 cpv. 1 (nuovo)


1

La Cancelleria dello Stato o nelle elezioni comunali il Municipio…


 


 


Per i motivi di cui
all’ art. 27 cpv. 2 lett. a è opportuno
delegare alla Cancelleria dello Stato, la mansione di esaminare le liste.
L’attuale procedura con decisione del Consiglio di Stato e ricorso allo
stesso Consiglio di Stato era stata definitita
“infelice” pure dal Governo. Il Consiglio di Stato può sempre essere adito
su ricorso. Contro lo stalcio di una lista o
di un candidato resta infatti sempre a
disposizione il ricorso contro gli atti di procedura preparatoria al
Consiglio di Stato (art. 163 LEDP).


Data la particolarità
dell’esame il Consiglio di Stato rimane
comunque competente a esaminare l’eleggibilità di candidati al Governo
condannati alla reclusione o alla detenzione.


A livello comunale la
competenza dev’essere data all’intero
Municipio e non al solo Sindaco
.
In occasioni precedenti i giudizi dei Sindaci hanno dimostrato una certa
parzialità secondo il colore politico, specialmente per la denominazione
di liste. Insomma la delega al solo Sindaco non ha
dato
buona prova di sé. Coinvolgendo l’intero corpo ciò non
dovrebbe più accadere.

 


 


 


Art.

163 cpv. 5 (nuovo)


5

Gli atti del Consiglio di Stato non sono impugnabili con ricorso contro
gli atti di procedura preparatoria.


 


 


Viste le deleghe alla
Cancelleria dello Stato, per maggior chiarezza conviene stabilire che
d’ora in poi un ricorso al Consiglio di Stato contro la
decisione dello stesso Consiglio di Stato è escluso.
Resta comunque a disposizione il ricorso al
Tribunale federale, per prassi gratuito, rispettivamente al Consiglio
federale o al Consiglio nazionale, anch’essi esenti da spese.


 


 


 

 

II.     
La presente modifica di legge sottostà a referendum
facoltivo
.

 

III.    Scaduto il
termine di referendum è pubblicata nel Bollettino
delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

 

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