maximios Author
Published: Novembre 29, 2007
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Losone, 18 dicembre 2006


 


 Un ricorso del Guastafeste per migliorare la trasparenza del conteggio
dei voti


Elezioni 2007 e spoglio delle schede :

il
Ticino non è migliore del Rwanda

 Sabato
16 dicembre 2006 il sottoscritto ha interposto ricorso al Consiglio di
Stato contro gli atti di procedura preparatoria delle prossime elezioni
cantonali pubblicati sul Foglio ufficiale di venerdì 15 dicembre. Tali
procedure non consentono infatti ai partiti che prenderanno parte alle
elezioni di poter inviare un loro rappresentante (= delegato) ad assistere
ai lavori di spoglio delle schede, e ciò a mio avviso lede l’art. 34 della
Costituzione cantonale, l’art. 25 del Patto ONU II e il diritto
internazionale, ponendo il Ticino al livello di certi Paesi del Terzo
mondo in cui la trasparenza in materia elettorale non è garantita.

 

Con il
ricorso (qui di seguito riportato integralmente) si contesta la
costituzionalità dell’attuale sistema di spoglio e si chiede per l’appunto
che le liste che prenderanno parte alle prossime elezioni del Gran
Consiglio e del Consiglio di Stato possano inviare un loro delegato ad
assistere alle operazioni di ogni ufficio cantonale di spoglio.  Quindi in
ogni caso le elezioni potranno aver luogo come previsto, ma semmai sarà lo
spoglio delle schede a dover essere sospeso fino all’evasione della causa,
che potrebbe anche protrarsi a lungo…

 

Da
quasi 50 anni spoglio centralizzato e senza delegati

 

Prima
di addentrarci nel ricorso è utile ricordare che prima del 1959 lo
spoglio delle schede in occasione di elezioni veniva effettuato
direttamente nei Comuni, alla presenza dei delegati dei partiti
interessati
.  Fu a seguito di un’iniziativa popolare che si decise di
centralizzare a Bellinzona le operazioni di spoglio  per le elezioni
comunali e cantonali. Questa svolta, decisa anche per evitare certi
malcostumi elettorali legati al controllo delle schede, ebbe come primo
effetto quello di ledere l’autonomia dei Comuni e come secondo effetto
quello di lasciar fuori dagli uffici di spoglio centralizzati i delegati
dei partiti, a scapito della trasparenza . Da notare che ancora
oggi, invece, lo spoglio per l’elezione del Consiglio nazionale avviene a
livello comunale, dove la presenza dei delegati dei partiti è ammessa.

 

Gli
antefatti del ricorso

 

Tengo
a sottolineare che questo ricorso, per chi segue da vicino le battaglie
del Guastafeste, non arriva come un fulmine a ciel sereno ma era stato
preannunciato da almeno un anno e avrebbe potuto essere evitato se  il
Parlamento e il Consiglio di Stato avessero tenuto conto di una
petizione
che avevo trasmesso loro sullo stesso tema il 17 ottobre
del 2005
.  Quella petizione derivava a sua volta da un ricorso che
avevo inoltrato dopo le elezioni comunali del 2004, quando avevo chiesto
un riconteggio delle schede per l’elezione del Consiglio comunale a Losone
motivato dal fatto che per sole 2 schede il movimento del Guastafeste non
aveva ottenuto un quarto seggio. Ebbene, in quell’occasione il ricorso
venne respinto sia dal CdS e sia dal Tribunale federale con la motivazione
che per ottenere un riconteggio delle schede non bastava una differenza
risicata ma occorreva dimostrare che v’erano state delle irregolarità.
E ditemi voi come fa un partito a dimostrare l’esistenza di possibili
irregolarità se lo spoglio delle schede da parte di funzionari del Cantone
avviene a porte chiuse e senza la presenza di un proprio delegato
?

 

Una
sentenza del Tribunale federale con interrogativi rimasti aperti

 

 In
quella sentenza, comunque, il Tribunale federale si era chiesto – pur
senza rispondere all’interrogativo – se il sistema centralizzato vigente
in Ticino  ( e assolutamente sconosciuto negli altri Cantoni) fosse
ancora giustificato
, “ritenuta l’evoluzione della materia in esame
e l’introduzione, per determinate votazioni, del voto per corrispondenza”
.
I giudici federali ricordarono pure che già la dottrina criticava il
procedimento dello spoglio cantonale
, sostenendo “ch’esso
costituisce un intacco grave alla dignità morale del Comune, al quale si
nega la capacità di esercitare con correttezza ed esattezza una funzione
pubblica”.
Quindi, pur respingendo il ricorso sulla richiesta di
riconteggio, il Tribunale federale non si espresse sulla costituzionalità
del sistema di spoglio ticinese, per cui la questione sollevata con il
ricorso odierno è ancora aperta
.

 


Petizione al Gran Consiglio che ha fatto come gli struzzi

 

 Fu
a seguito di quella sentenza del Tribunale federale ( del 13 giugno 2005)
che il 17 ottobre del 2005 , proprio nell’intento di risolvere la
questione per la via politica anziché per quella giudiziaria, inoltrai al
Gran Consiglio una petizione con la quale in sintesi chiedevo due cose :
1) che si lasciasse ai Comuni che lo desideravano la facoltà di ritornare
allo spoglio comunale per ogni tipo di elezione – 2) che i delegati dei
partiti fossero ammessi negli Uffici cantonali di spoglio. La petizione,
sostenuta dall’Associazione ticinese per l’autonomia dei Comuni (ATAC),
venne però archiviata in quattro e quattr’otto, con il solito trattamento
superficiale e altezzoso riservato dal Parlamento a tutte le mie
petizioni. Evidentemente il Gran Consiglio non ha ancora imparato che il
Guastafeste non molla mai l’osso e che fare gli struzzi non significa
risolvere il problema ma solo rinviarlo…

 

Il
sistema ticinese lesivo della Costituzione federale ?

 

Va poi
rilevato che in una sentenza del 7 settembre 2005 concernente l’elezione
del Municipio di Berna, il Tribunale federale aveva ammesso che lo spoglio
lascia sempre una certa incertezza nel risultato e che tale incertezza
aumenta in presenza di un’elezione con il sistema proporzionale e con
possibilità di panachage (come avviene in Ticino!) , e proprio allo scopo
di diminuire al massimo queste imprecisioni (a tal proposito si leggano i
tre esempi citati nel post scriptum) il Tribunale federale aveva in quell’occasione
sottolineato l’opportunità della presenza dei delegati di partito ai
lavori di spoglio.  Ciò dimostra che la partecipazione dei delegati dei
partiti allo spoglio non è solo un problema di forma, ma è soprattutto un
problema di sostanza e un diritto derivante dall’art. 34 cpv 2 della
Costituzione federale, il quale protegge proprio l’espressione FEDELE del
voto (“La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione
della volontà e l’espressione fedele del voto”).

 


Regole internazionali non rispettate in Ticino

 

Nel
ricorso, a titolo abbondanziale, ho pure tenuto a ricordare che anche a
livello internazionale esistono disposizioni ben precise che regolano
questa materia. L’art. 25 del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici concluso il 16 dicembre 1966, noto anche come Patto ONU
II, garantisce infatti a ogni cittadino il diritto di votare e di essere
eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a
suffragio universale ed eguale, a voto segreto, che garantiscano la libera
espressione della volontà degli elettori. Si tratta di diritti politici
espressamente concepiti come minimo comun denominatore, per garantirne
l’accettazione anche da parte di Stati meno democratici. Ebbene, il
comitato ONU sui diritti umani ( ora Consiglio dei diritti dell’uomo ONU)
ha stilato relativamente all’art. 25 del Patto un’osservazione generale
che aiuta a interpretare singole norme del Patto in questione : al
punto 20 di questa “osservazione” si stabilisce chiaramente che lo spoglio
debba avvenire in presenza dei candidati o dei loro rappresentanti

(“…
La securité des urnes doit être garantie
et le dépouillement des votes devrait avoir lieu en présence des candidats
ou de leurs agents. Il devrait y avoir un contrôle indépendant du vote et
du dépouillement et une possibilité de recourir à un examen par les
tribunaux ou à une autre procédure équivalente, afin que les électeurs
aient confiance dans la sûreté du scrutin et du dépouillement des
votes… »).

Alle
stesse conclusioni arriva pure l’OSCE ( di cui la Svizzera è membro) nelle
sue direttive per uno spoglio corretto e imparziale (« …Among the
transparency measures that are recomanded are : a) The counting and
tabulation of votes should fully transparent and accesile to
representatives of election contestants, as well as other observers – b)…
”)
.

Al
ricorso ho allegato due documenti dell’Unione europea relativi
all’attività dei suoi osservatori in occasione di elezioni e di votazioni
nel Randa nel 2003: in questi documenti si rimprovera a questo Paese di
non permettere l’accesso dei candidati o dei loro rappresentanti allo
spoglio. Quindi il sistema di spoglio cantonale ticinese da questo punto
di vista non è “eurocompatibile” e non è neppure migliore di quello del
Rwanda ! 

 


Cade il pretesto di problemi logistici

 

Da
notare che dal 2007 lo spoglio sarà parzialmente automatizzato . Ciò
provocherà una drastica diminuzione del numero degli uffici cantonali di
spoglio da una cinquantina a una decina : ragion per cui il pretesto
legato a difficoltà organizzative e logistiche già utilizzato per
giustificare l’esclusione dei delegati non potrà più essere fatto valere (
e del resto se il Cantone vuole un sistema di spoglio centralizzato deve
assumersene tutte le conseguenze).

 


                                                                  Giorgio
Ghiringhelli

 

 


 


 


Post Scriptum


 


Per concludere cito
tre episodi già menzionati nella petizione presentata un anno fa al Gran
Consiglio e che dimostrano l’opportunità e anzi la necessità di poter
disporre di delegati negli uffici di spoglio, e ciò non solo
nell’interesse dei partiti che han preso parte alla competizione
elettorale ma anche in quello degli elettori ( i quali hanno il diritto di
essere sicuri che il loro voto sia stato conteggiato nel modo giusto e che
i risultati scaturiti dalle urna rispecchino la loro volontà) .

 

1) Dopo le elezioni comunali del 1996
avevo inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento
dell’elezione del CC di Losone a causa di sospetti di broglio, e in
particolare a seguito della presenza nelle urne di tre schede facsimili
regolarmente timbrate (catena di S.Antonio?). Il CdS ( decisione no. 3391
del 3.7.96) respinse il ricorso, ma dalle verifiche effettuate in sede di
istruttoria emerse un fatto sconcertante, e cioè che le tre schede
facsimili regolarmente timbrate  ( e dovutamente segnalate dall’Ufficio
elettorale comunale nel verbale che accompagnava le schede votate) vennero
erroneamente conteggiate come valide al momento dello spoglio ( in due
casi queste schede erano sfuggite all’attenzione degli addetti ai lavori
di spoglio mentre nel terzo caso, “pur essendo stata rilevata –
come si legge nella decisione del CdS – “la scheda venne conteggiata a
seguito di un malinteso tra il presidente e un membro dell’ufficio
incaricato della lettura”) .
Due di queste schede erano intestate PLR
e una UDC. A seguito di questa scoperta, avvenuta casualmente a seguito di
un ricorso, queste schede furono annullate rendendo necessaria una nuova
pubblicazione dei risultati elettorali così corretti.

 

2) Dopo le elezioni cantonali del 2003
un cittadino di Origlio che sosteneva di aver assegnato il voto di scheda
al movimento del Guastafeste interpose ricorso al Gran Consiglio ( seguito
poi a ruota dal sottoscritto)  perché dalla lettura dei giornali era
apparso che a Origlio nessun cittadino aveva votato per questo movimento.
Il controllo successivamente effettuato permise di accertare l’esistenza
di una scheda che riportava un voto al Guastafeste e un voto a un altro
partito : e si scoprì che ,anziché essere annullata per voto a due
partiti, quella scheda era stata erroneamente ritenuta valida e
conteggiata dall’Ufficio di spoglio per l’altro partito. Questo episodio
solleva parecchi interrogativi e dimostra come sia facile sbagliarsi,
visto che il conteggio dei voti avviene manualmente, e quanto importante e
necessaria sia – per la trasparenza – la presenza di delegati dei partiti
che supervisionino i lavori di spoglio.

 

3) Dopo le elezioni comunali del 2004
avevo inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo un riconteggio
delle schede per l’elezione del CC di Losone in quanto per una differenza
di due schede il movimento del Guastafeste non aveva ottenuto un seggio in
più.  La stessa cosa si era verificata nel Comune di Locarno. Ebbene, il
CdS respinse i due ricorsi con la motivazione, fra le altre,  che i
ricorrenti “non avevano presentato argomentazioni puntuali circa errori
di letture e di conteggio dei voti effettivamente manifestatisi durante le
operazioni di spoglio”
. Ma come facevano i ricorrenti a sollevare
contestazioni di questo tipo se nessuno dei loro rappresentanti aveva
avuto la possibilità di assistere ai lavori di spoglio ? Ben il 5,2 per
cento delle schede  di Losone vennero annullate : come è possibile essere
sicuri che tutte queste schede siano state annullate a giusta ragione
visto che i partiti non potevano disporre di delegati in grado di
visionarle ed eventualmente di contestare la scelta dell’Ufficio di
spoglio ?

 

 

 

 


ED ECCO LA VERSIONE
INTEGRALE DEL RICORSO :

 

 

 


Movimento
politico                                                                         




per difendere i


diritti dei cittadini!

rappresentato da

Giorgio Ghiringhelli

Via Ubrio 62

6616 Losone

 

 

Losone, sabato 16
dicembre 2006

 

 

Lodevole

Consiglio di Stato

per il tramite del

Servizio dei ricorsi

Residenza governativa

6501 Bellinzona

 

 

 

 

 

Ricorso

contro gli atti di
procedura preparatoria

(art. 163 LEDP)

 

e Petizione (art. 8
Cost./TI) relativamente al punto 10

 

 

presentati da Giorgio
Ghiringhelli
, Via Ubrio 62, 6616 Losone

 


contro

 

l’impossibilità per le
liste depositate di inviare un delegato e un delegato supplente ad
assistere alle operazioni di ogni ufficio cantonale di spoglio per
l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 1° aprile 2007.

 

(il presente atto è steso
in  3 copie di cui

1 al Consiglio di Stato;

1 all’Ufficio cantonale
di accertamento c/o Tribunale di appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano e

1 al ricorrente)

 


 



Premessa:

 

Lo spoglio cantonale così
come organizzato finora in Ticino è tutt’altro che sicuro e perfetto, come
dimostrano i tre esempi citati al punto 5 dell’allegata petizione inviata
al Gran Consiglio il 17 ottobre 2005. In uno stato democratico è
inammissibile che i  partiti che prendono parte alle elezioni non possano
controllare in modo trasparente la correttezza dei lavori di spoglio
tramite dei loro delegati. In tal senso il sistema di spoglio cantonale
ticinese non è migliore di quello in voga in Paesi cosiddetti del Terzo
mondo, come ad esempio quello del Rwanda (cfr. punto 13.3.3). E il fatto
che i partiti rappresentati in Gran Consiglio non abbiano ritenuto di
dover correggere questa “anomalia” non torna certo a loro merito e non fa
onore neppure al Parlamento.

 


Fatti:

 

A.                   

Il Consiglio
di Stato in data 15 dicembre 2006 ha decretato la convocazione delle
assemblee per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato che
avverrà il 1° aprile 2007.

 

B.                   

In data
odierna il sottoscritto insorge al Consiglio di Stato con un ricorso
contro gli atti di procedura preparatoria a norma dell’art. 163 LEDP,
contestando il sistema di spoglio ermetico previsto per questo scrutinio e
chiedendo che finalmente sia data possibilità alle liste depositate per le
due elezioni di inviare un delegato e un supplente, analogamente a quanto
avviene a livello comunale, dinanzi agli uffici elettorali.

 

 

 


Diritto:

 


I.
Preliminarmente

 

 

1.                    
Chiamata in causa dell’Ufficio cantonale di accertamento

L’Autorità giudicante può
ordinare d’ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che
hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento (art. 25 cpv. 1
LPAmm). Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle
parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile (art. 25 cpv. 2 LPAmm).
Conformemente all’art. 51 cpv. 1 lett. a e b LEDP l’Ufficio cantonale di
accertamento stabilisce i risultati dell’elezione e decide le
contestazioni che sorgono durante lo spoglio. Nel presente gravame si
contesta l’organizzazione dello spoglio. Esso ha quindi un interesse a
essere inserito nella procedura con facoltà di esprimersi. L’istituto
della chiamata in causa (cosidetta Beiladung per i germanofoni) è
abbastanza poco usato anche se non privo di senso. Tale principio non
garantisce soltanto il diritto d’essere sentito di un interessato, ma
soprattutto quando si tratta di un’autorità, come nel caso in esame, di
estendere la forza di cosa giudicata della decisione su ricorso, tutelando
da un lato una coordinazione nell’applicazione del diritto materiale e
dall’altro impedendo che diverse autorità emettano due decisioni
contradditorie (Isabelle Häner,
Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurigo
2000, N. 299, pag. 166). In simili casi si giustifica di sollecitare la
chiamata in causa dell’Ufficio cantonale di accertamento, che peraltro è
posto sotto la vigilanza del Consiglio di Stato (Sentenza del Tribunale
federale 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 consid. 4.2 secondo paragrafo).
Anzi, una simile chiamata è necessaria, come si vedrà per stabilire se la
presente causa abbia un interesse pratico e attuale (ricorso punto 7).

 

 


2.                    
Spoglio sospeso fino all’evasione della presente causa

Il Presidente del
Consiglio di Stato adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune
misure provvisionali (art. 21 cpv. 1 e 2 LPAmm). L’elezione avverrà il 1°
aprile 2007, quindi fra poco più di tre mesi. Per il momento non si chiede
alcuna misura provvisionale, ma se la vertenza dovesse protrarsi per molto
tempo non si esiterà a chiedere la sospensione dello spoglio delle
schede per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato fino ad
evasione della causa,
anche se una simile richiesta non avrebbe
interesse giuridico. Conformemente all’art. 47 LPAmm il ricorso ha effetto
sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano
altrimenti. La LEDP non prevede che il ricorso contro gli atti di
procedura preparatoria abbia  effetto sospensivo. Tale interpretazione è
confermata proprio dal ricorso sulla pubblicazione (art. 165 LEDP). Se il
legislatore avesse voluto togliere l’effetto sospensivo pure al ricorso
contro gli atti preparatori, avrebbe inserito una norma analoga. Lo
spoglio delle schede dell’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di
Stato del 1° aprile 2007 è quindi sospeso fino all’evasione della presenta
causa. L’elezione in quanto tale può avvenire tranquillamente (voto per
corrispondenza e anticipato compreso) poiché non si contesta né la data né
tanto meno il sistema di voto né ancora la composizione degli uffici
elettorali o il suo funzionamento. È soltanto lo spoglio cantonale ad
essere toccato. In effetti anche un accertamento a posteriori dell’
illiceità del sistema di spoglio comporterebbe un rifacimento solo dello
stesso e non dell’intera elezione.

 

 


II.
Ammissibilità del ricorso

 

 

3.                    
Contro ogni atto della procedura preparatoria delle elezioni può essere
interposto ricorso al Consiglio di Stato (art. 163 cpv. 1 LEDP). La
competenza del Consiglio di Stato è data.

 

 

4.                    
Decisioni impugnabili
nell’ambito di un ricorso per violazione dei diritti politici –
contrariamente a tutti gli altri ambiti del diritto amministrativo – non
sono solo le decisioni in senso stretto (sul concetto di decisione si veda
l’art. 5 PA applicabile per analogia anche alla procedura cantonale),
bensì ogni atto statale, che possa pregiudicare i diritti politici (cfr.
art. 163 cpv. 1 LEDP “ogni atto”; Sentenza del Tribunale federale
1P.731/2003 del 23 marzo 2004 consid.


1.2; Urlich
Häfelin/Walter
Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 4a Edizione, Zurigo 2001, N. 1979, pag. 584; Christoph
Hiller, Die
Stimmrechtsbeschwerde, Dissertazione, Zurigo 1990, pagg. 164 e segg.).

Nel caso di specie non esiste alcuna
decisione, ma è contestata la circostanza che le liste depositate non
possano inviare delegati (propri rappresentanti) alle operazioni degli
uffici cantonali di spoglio  (art. 41 LEDP) per l’elezione del Gran
Consiglio e del Consiglio di Stato del 1° aprile 2007. Contestata è quindi
la circostanza concreta per quest’elezione. L’atto impugnato è dunque
esaminabile nel quadro di questo gravame. Infatti non si tratta di un
ricorso contro una norma astratta, il cui termine di ricorso è comunque
scaduto da tempo (dal 1998). Non si contesta in via del tutto generale e
astratta il sistema di spoglio bensì questo spoglio concreto per questa
elezione.

La circostanza impugnata è senz’altro
un atto preparatorio a norma dell’art. 163 LEDP perché riguarda
l’organizzazione elettorale di questo scrutinio e non ad esempio il fatto
che l’elezione debba essere popolare o meno o piuttosto la sua data (sul
concetto di atto preparatorio cfr. Sentenze del Tribunale federale
1P.733/2000 del 14 maggio 2001 consid.

2c, inedita dell’11 gennaio
1991 in re V., “rapport avec la procédure applicable à ces opérations
éléctorales”
).

Per atti della procedura preparatoria
non si intendono ogni qualsivoglia atto precedente, ma soltanto quelli
compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle
operazioni di voto (art. 163 cpv. 2 LEDP). Anche questa circostanza è
senz’altro data. Infatti senza la convocazione delle assemblee non ci
potrebbe nemmeno essere l’elezione (e quindi lo spoglio e di conseguenza
la circostanza che le liste non vi possono inviare delegati) e al momento
della chiusura delle operazioni di voto gli uffici di spoglio sono già
costituiti da tempo. Del resto se si applicasse per analogia l’art. 15
cpv. 3 RALEDP le liste dovrebbero designare di regola i delegati tre
giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, quindi ben prima della
fine del campo d’applicazione del ricorso contro gli atti preparatori (che
è la chiusura delle operazioni di voto). Il ricorso si rivela ancora
ammissibile.

 

 

5.                    
Il termine di ricorso è di tre giorni a contare da quello in cui fu
compiuto l’atto che si intende impugnare (art. 163 cpv. 3 LEDP). È inutile
stabilire il momento in cui l’ “atto” sarebbe stato compiuto. Orbene per
prassi invalsa il cittadino che neglige d’impugnare subito le irregolarità
degli atti preparatori fa sì che la sua contestazione si perima (Decisione
del Gran Consiglio del 29 febbraio 2000 in re Zucchetti consid. 4). Il
ricorrente non può non nascondere che la circostanza dell’impossibilità di
inviare delegati da parte delle liste sia notoria (Sentenza del Tribunale
federale 1P.369/2004 del 13 giugno 2005). Il fatto che il ricorrente
presenti il gravame già ora non è quindi per spirito di protagonismo  o
egocentrismo. Il termine di ricorso decorre proprio per il ricorrente
dall’inizio dell’elezione ossia dalla convocazione delle assemblee
avvenuta ieri con la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (art. 18 cpv. 1
LEDP). Il ricorso odierno, nel termine di tre giorni, è ampiamente
tempestivo. Il ricorso si dimostra ancora una volta ricevibile.

 

 

6.                    
La legittimazione a ricorrere in materia di diritti politici è data ad
ogni cittadino avente diritto di voto indipendentemente da un eventuale
interesse personale (Decisione del Gran Consiglio in re Zucchetti; DTF 130
I 290 consid. 1.2, 129 I 185 consid. 1.3 pag. 188; sentenza 1P.369/2004
del 13 giugno 2005 consid. 1.2). Il ricorrente è iscritto nei registri
elettorali del Comune di Losone. Con la circostanza impugnata il
ricorrente si sente leso nei suoi diritti politici a livello cantonale
poiché non sarebbe garantito un sistema di voto conforme all’art. 34 Cost,
all’art. 25 Patto Onu II e al diritto internazionale umanitario non
scritto. A titolo abbondanziale si può affermare che l’art. 43 LPAmm
sarebbe ad ogni modo adempiuto: un interesse ideale è sufficiente. Del
resto la petizione in Parlamento dimostra che si tratta di un tema
importante per il ricorrente più di ogni altro cittadino. Il ricorrente è
quindi pacificamente legittimato già come avente diritto in materia
cantonale (cfr. anche 89 cpv. 3 LTF). Ancora il ricorso è ammissibile.

 

 

7.                    
Secondo la giurisprudenza costante, applicabile anche al ricorso per
violazione del diritto di voto (DTF 116 Ia 359 consid. 2a, 114 Ia 427
consid. 1c, 104 Ia 226 consid. 1b), l’Autorità di ricorso esamina le
censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e
attuale alla loro disamina, rispettivamente all’annullamento del giudizio
impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest’esigenza
assicura che l’Autorità di ricorso statuisca, nell’interesse dell’economia
processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394
consid. 4a).   

                        Quest’esigenza
è senz’altro data. L’interesse pratico e attuale è adempiuto quando
l’accoglimento del ricorso comporterebbe un cambiamento della questione
contestata. Nel presente caso l’accoglimento del ricorso aprirebbe
finalmente ai partiti la facoltà di inviare delegati alle operazioni degli
uffici cantonali di spoglio. È vero, si potrebbe obiettare che i delegati
restano facoltativi. Questo fatto comunque non muta il risultato. Ora i
partiti non possono inoltrare delegati nemmeno se lo vogliono, con
l’accoglimento del gravame invece sì, mutando comunque le circostanze.
Ecco che il ricorso ha senz’altro un interesse pratico e attuale.

                        Nel corso
della procedura l’interesse pratico e attuale di questo ricorso sarà
determinato anche dalla presa di posizione dell’Ufficio cantonale di
accertamento. Se questi, visto il ricorso, si dichiarerebbe favorevole
alle conclusioni del ricorrente, il ricorso diventerebbe privo d’oggetto
(non irricevibile, perché al momento dell’inoltro l’interesse pratico e
attuale è dato). Ad ogni modo anche se l’Ufficio cantonale di accertamento
non rispondesse (come pare essere un classico di quest’autorità, sic!) il
ricorso sarebbe privo d’oggetto per acquiescienza dell’Ufficio stesso. In
effetti viola la buona fede da un lato non rispondere a un ricorso, dal
momento che è anche composto di giudici del Tribunale di appello, ma
dall’altra impedire successivamente ancora l’accesso ai delegati. Quindi
senza risposta vige la regola del silenzio assenso e le liste potranno
inviare delegati. Perché se da un lato il cittadino che contesta una
circostanza deve agire immediatamente (punto 5 del presente ricorso),
dall’altro anche le autorità devono agire coerentemente in presenza di un
ricorso. Se l’Ufficio proprio non risponde significa semplicemente che
accetta le condizioni del ricorrente.

Ad ogni modo l’Autorità di ricorso
può  rinunciare eccezionalmente all’esigenza di un interesse pratico e
attuale e esaminare comunque il ricorso allorché i quesiti sollevati si
potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe
circostanze e un tempestivo esame da parte dell’Autorità di ricorso
sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse
pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164 consid.
1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b).

Quand’anche nella remota ipotesi si
negasse, a torto, l’interesse pratico e attuale al presente ricorso si
dovrebbe comunque entrare nel merito, perché anche successivamente simili
ricorsi sarebbero irricevibili e quindi un tempestivo esame da parte
dell’Autorità di ricorso sarebbe impossibile. L’interesse pubblico
sufficientemente importante per risolvere la vertenza è senz’altro
adempiuto già per il solo fatto che chi invoca i diritti politici non
agisce per l’interesse privato personale bensì per l’interesse pubblico (DTF
114 Ia 272). Senz’altro configura un interesse pubblico quello di chiarire
in modo limpido la questione della compatibilità del sistema attuale con
il diritto superiore (art. 34 Cost., 25 Patto Onu II e diritto
internazionale).

 

 

 


III. Nel
merito

 

 

8.                    
Il Consiglio di Stato è tenuto a esaminare la costituzionalità delle leggi
cantonali

                       
Il ricorrente non nasconde che con il presente gravame si contesta la
costituzionalità del sistema di spoglio previsto dalla LEDP
(art. 38
cpv. 4 LEDP in combinazione con l’art. 23 LEDP). In effetti non è una
questione d’interpretazione. La vecchia legge sulle elezioni politiche del
30 ottobre 1958 (LEP) all’art. 9 cpv. 6 recitava: “I lavori si svolgono
a porte chiuse: non sono ammessi i delegati dei gruppi”
. La LEDP non
riprende più questo divieto, ma se si pensa allo spirito della LEDP si
comprende subito che questo divieto è sottointeso. In effetti nel 1998,
come già nel 1994, il legislatore ha voluto unificare il diritto cantonale
elettorale in una sola legge, ma senza cambiarne la struttura o le
modalità. La LEDP si può ritenere il frutto della tecnica legislativa e il
riordino estetico della vecchia prassi. In queste circostanze è
chiarissimo che la combinazione degli art. 38 cpv. 4 LEDP (porte chiuse
dello spoglio) e 23 LEDP (delegati limitatamente agli uffici elettorali)
sottintenda il divieto di inviare delegati alle operazioni degli uffici
cantonali di spoglio (art. 41 LEDP). Ciò è pure confermato dall’art. 54
LEDP che prevede i delegati all’Ufficio cantonale di accertamento, che si
rivelerebbe inutile qualora l’invio dei delegati fosse generalizzato
dinanzi a ogni organo elettorale. È quindi un problema di costituzionalità
della legge stessa.

                       
Si pone quindi la questione a sapere se il Consiglio di Stato sia tenuto a
esaminare la costituzionalità delle leggi cantonali. In effetti se fosse
impedito al Governo di procedere a questo esame il ricorso andrebbe subito
respinto, essendo l’atto contestato di per sé non contrario alla LEDP in
quanto tale.

                       
La Costituzione cantonale impone un controllo d’ufficio della
costituzionalità e della conformità al diritto federale e ai Tribunali
(art. 73 cpv. 2 Cost./TI; che sia un controllo d’ufficio vedasi messaggio
e rapporto alla nuova Costituzione). La carta fondamentale cantonale non
dice nulla riguardo al Consiglio di Stato. La giurisprudenza e la dottrina
sono però concordi nell’affermare che il Governo cantonale, quando agisce
quale Autorità di ricorso, come nel caso qui presente, debba esaminare la
costituzionalità del diritto cantonale, procedendo a un cosiddetto
controllo concreto (o pregiudiziale o accessorio) della norma (Andreas
Auer, Juridiction
constitionnelle en Suisse, 1983, N. 529, pag. 270; Urlich
Häfelin/Walter
Haller, 6a Edizione, Zurigo
2005, N. 2083, pag. 618; Andreas
Auer
/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit
constitionnel, 2a Edizione, Volume I, Berna 2006, N. 2283, pag. 795). Del
resto tale incombenza può essere pretesa anche dal lato soggettivo. Il
Consiglio di Stato è composto di cinque membri tutti licenziati in diritto
(Cancelliere compreso), esso dispone di un autorevole consulente giuridico
e di numerosi giuristi nel suo Servizio dei ricorsi. Il Consiglio di Stato
è perciò tenuto d’ufficio come i tribunali a norma dell’art. 73 cpv. 2
Cost./TI ad esaminare la costituzionalità della LEDP (e del suo sistema di
spoglio per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 1°
aprile 2007) con l’art 34 Cost., l’art. 25 Patto Onu II e il diritto
internazionale non scritto.

 

 

9.                    

Il Consiglio di Stato applica ad ogni modo il diritto d’ufficio, ivi
compreso il diritto costituzionale


                       

L’Autorità amministrativa
applica il diritto d’ufficio (art. 18 cpv. 1 LPAmm). In questo contesto il
Consiglio di Stato deve perciò valutare la questione dell’impossibilità
per le liste d’inviare delegati indipendentemente dalle motivazioni, che
del resto si esige siano brevi (art. 46 cpv. 2 terzo punto LPAmm),
condizioni del resto pienamente rispettate nel gravame odierno.

                       
Questa vertenza può essere definita di puro diritto. In effetti è notorio
che le liste non possano inviare delegati. Ad ogni modo spetta al
Consiglio di Stato accertare previamente questa questione in quanto fatto
(art. 18 cpv. 1 LPAmm).

 

 

10.                  
Lo spoglio cantonale lede l’autonomia comunale? Si rinuncia a presentare
tale censura perché da un lato mancano i presupposti e dall’altro si
tratta di un’elezione cantonale e non comunale. Questo non significa che
alcuni interrogativi non rimangano sul tappeto, anzi! Ecco quindi
l’esigenza di una Petizione su quest’aspetto

 

                       
Nella Sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 il Tribunale federale
rilevava:

Certo, ci si potrebbe
chiedere se il mantenimento del sistema vigente, assolutamente sconosciuto
negli altri Cantoni come rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta
(…), sia effettivamente ancora giustificato, ritenuta l’evoluzione della
materia in esame e l’introduzione, per determinate votazioni  del voto per
corrispondenza anche nel Cantone Ticino. Del resto, già la dottrina
criticava il procedimento dello spoglio cantonale, sostenendo ch’esso
costituisce un intacco grave alla dignità morale del Comune, al quale si
nega la capacità di esercitare con correttezza ed esattezza una funzione
pubblica
; particolarmente urtante sarebbe inoltre il fatto che il
Comune sia privato della facoltà di procedere allo spoglio dei voti e alla
proclamazione dei risultati anche per gli scrutini relativi alle nomine
comunali (Giuseppe Lepori,
Diritto costituzionale ticinese, Bellinzona 1988, pag. 452 nota al piede
n. 12).

                       

                      
Leso nell’autonomia comunale è il Comune non il cittadino. La prassi ha
stabilito che il cittadino può a titolo ausiliario invocare la lesione
dell’autonomia comunale, sempre che l’atto impugnato violi il diritto e
possa quindi essere impegnato nell’ambito di un ricorso amministrativo
(ev. di diritto pubblico al Tribunale federale; DTF 113 Ia 241 consid. 3;
Sentenze del Tribunale federale 1P.570/2000 del 5 dicembre 2000 consid. 4
e 1P.242/2005 del 18 aprile 2005 consid. 1.4.2; cfr. anche DTF 119 Ia 214
consid. 2c, 114 Ia 291 consid. 3a, 105 Ia 47). Nel caso di specie il
ricorrente è iscritto nei registri comunali di Losone e quindi potrebbe
invocare l’autonomia comunale del proprio Comune. Nel quadro di questa
procedura il Comune di Losone, rappresentato dal Municipio, non ha mai
espresso un’opinione. Sennonché quando il ricorrente aveva proposto una
petizione in Parlamento
vertente sul medesimo tema (si parlava anche
dell’autonomia comunale)  il Comune di Losone aveva espresso parere
negativo, tendendo ad approvare il sistema attuale. In simili circostanze
il ricorrente non è chiaramente legittimato a far valere, a titolo
pregiudiziale, la lesione dell’autonomia comunale, visto che l’organo
competente a rappresentare il Comune vi ha rinunciato (DTF 107 Ia 96
consid. 1c; Sentenze del Tribunale federale 1P.545/1993 del 14 gennaio
1994 consid. 2a, apparsa in RDAT I-1995 n. 28 pag. 71 e 1P.242/2005 del 18
aprile 2005 consid. 1.4.2).

                       
Del resto il caso della Sentenza del Tribunale federale 1P.369/2004 e il
caso di specie sono differenti. Il primo riguardava un’elezione comunale,
il secondo   un’elezione cantonale. Mal si comprenderebbe peraltro
un’invocazione dell’automia comunale in una competenza esclusivamente
cantonale. La questione si esaurirebbe, posto che vi siano le condizioni,
qui comunque assenti, alla costatazione che nella presente elezione il
Comune non avrebbe autonomia.

                       
Questo non significa che la questione sia esaurita, anzi! Gli
interrogativi del Tribunale federale possono essere definiti a tutti gli
effetti un obiter dictum che dovrebbe far scattare un campanello, anzi
campana, d’allarme. I fatti però sembrano presagire un disinteressamento
totale del Cantone, del Governo e del Parlamento a questo problema, che
peraltro se risolto nelle forme proposte dal ricorrente avrebbe creato un
risparmio di almeno un milione di franchi. Ma gli sprechi di denaro di
cittadini sembrano all’ordine del giorno nelle Amministrazioni. Tanto il
cittadino paga ed è comunque tenuto a farlo. Nella forma della petizione
(art. 8 Cost./TI) si chiede perciò al Consiglio di Stato, quale Autorità
esecutiva del Cantone, come intende rispondere agli interrogativi seri e
ponderati (sopra) riportati dal Tribunale federale con la Sentenza
1P.369/2004.

 

 

11.                   
Il sistema di spoglio per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di
Stato del 1° aprile 2007 come è previsto attualmente lede l’art. 34 Cost.,
l’art. 25 Patto Onu II e il diritto internazionale. Esso deve avvenire in
presenza dei delegati.


                       

Prima di entrare nel
merito della questione chiave di questo gravame (che è l’unica censura!)
si vuole dare un piccolo indirizzo sul come è strutturata la discussione.
Inizialmente il ricorrente esporrà una breve storia dello spoglio
cantonale (punto 12), successivamente dimostrerà che esiste un diritto
delle liste in elezione di inviare propri rappresentanti ad assistere allo
spoglio (punto 13). Da ultimo sarà valutato  in che misura tale diritto
possa essere limitato e se la situazione attuale nel Cantone Ticino sia
conforme (punto 14)

 

 

12.                  
Breve storia dello spoglio cantonale centralizzato e degli ultimi sviluppi

 

12.1                 
Lo spoglio cantonale centralizzato a Bellinzona per l’elezione del Gran
Consiglio e del Consiglio di Stato esiste dallo scrutinio del 1959. Sono
quasi cinquant’anni che nel Cantone vige questa modalità. Precedentemente
lo spoglio era eseguito, come in tutti i Cantoni svizzeri, ad opera degli
uffici elettorali comunali. In tempi ancor più remoti l’elezione del Gran
Consiglio avveniva per Circolo, come attualmente soltanto nel Cantone dei
Grigioni, per il tramite di Landsgemeiden locali. Nel Ticino il
sistema dell’assemblea popolare, ancora attuale nei Cantoni di Appenzello
Interno e Glarona, si è dimostrato ben presto fallimentare anche per via
della cultura italiana, che non ha mai recepito questo ‘istituto, se non a
livello prettamente comunale.

 

12.2                
Il 28 aprile 1958 la Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio Ufficiale
n. 34 a pag. 667 un’iniziativa popolare generica con cui si chiede fra le
altre cose (fra cui anche questioni di panachage):

Terminato lo scrutinio
l’Ufficio elettorale comunale trasmette in plico sigillato, firmato dai
membri dell’Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi, le buste
rinvenute nell’urna, ad Ufficio distrettuale, da designare dalla legge,
sedente al capoluogo di Distretto, dove una apposita Commissione composta
da giudici del Tribunale di appello e da assessori giurati, procederà alle
operazioni di spoglio.

                       
Nel periodo di legge è stata sottoscritta da circa diecimila cittadini,
conseguendo poi un notevole successo (Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio [RVGC], Sessione ordinaria primaverile 1958, Seduta XXXV, 30
ottobre 1958, pag. 1002).

                       
Incaricato di elaborare un progetto di legge, il Consiglio di Stato con
messaggio n. 780 presenta tre varianti. La A, che concretizza l’iniziativa
con l’istituzione di uno spoglio distrettuale, la B, che prevede uno
spoglio cantonale, ma con ancora ampie competenze degli uffici comunali e
la C, con spoglio cantonale su tutte le questioni di spoglio. Il Governo
propendeva per la variante B (RVGC, loco citato, pag. 989 e segg.). Pur
non esprimendo alcunché nel messaggio le varianti B e C prevedono il
divieto di partecipazione dei delegati. La variante A è invece silente:
parla però di “a porte chiuse”.

                       
Passato l’esame dell’iniziativa popolare alla Commissione speciale, essa
ha scelto una “quarta via” elaborata dalla fusioni delle varianti A e C (RVGC,
loco citato, pag. 1004) e l’ha posto come controprogetto all’iniziativa
stessa. La Commissione rileva innanzitutto la reintroduzione del panachage
a livello comunale e cantonale  e che

“la centralizzazione
dello spoglio è una fatale e inevitabile conseguenza della introduzione
del panachage. È noto infatti anche a chi ha poca familiarità con la
tecnica elettorale che il panachage costituisce il migliore istrumento per
il controllo delle schede il che sollecita chi la vita politica e la
milizia attiva male intende di fare opera di corruzione elettorale
scoprendo una piaga dolorosa di malcostume elettorale nella nostra vita
politica. La centralizzazione dello spoglio, innovazione ardita, incide a
non farne dubbio, sull’autonomia dei Comuni. Li priva di valori
essenziali”
. (RVGC,
loco citato, pag. 1005).

Successivamente
sottolinea pur senza riferirne i motivi che “È da sottolineare ancora
che i delegati dei gruppi non saranno ammessi negli uffici di spoglio”

(RVGC, loco citato, pag. 1006). Rimangono invece immutate le competenze
dell’Ufficio cantonale di accertamento (RVGC, loco citato, pag. 1006). La
variante B, che consentiva lo spoglio nei Comuni per le schede di partito
e la devoluzione dello spoglio per le schede nominative agli uffici
cantonali, non è stata recepita dalla Commissione “considerandola
eccessivamente macchinosa”
(RVGC, loco citato, pag. 1006). Per
terminare la Commissione rassicura che lo spoglio cantonale dal profilo
dell’autonomia comunale, in seguito a parere d’esperto (chi?) sarebbe
lecito (RVGC, loco citato, pag. 1007).

                       
L’iniziativa popolare con il controprogetto commissionale sono approdati
in Parlamento il 30 ottobre 1958. La discussione si sofferma in modo
speciale sulla questione del panachage, ma non solo. L’On. Caroni
rileva, fra le altre cose, che (RVGC, loco citato, pag. 976):

“con il sistema dello
spoglio centralizzato si arriva al risultato che nessuno ha più alcun
interesse a un controllo accurato come poteva essere quello esercitato dai
delegati dei partiti; per finire chi veramente svolge le operazioni di
spoglio sono gli impiegati dell’amministrazione. Vi è quindi da
chiedersi se a questi impiegati sottratti a qualsiasi vigilanza da parte
dei delegati dei gruppi politici, possa essere fatta completa e assoluta
fiducia.
Chi parla pone qui l’interrogativo senza aver la pretesa di
volervi rispondere. Se si crede tuttavia che lo spoglio centralizzato
rappresenti la panacea per tutti gli inconvenienti che in passato si sono
lamentati, si faccia pure l’esperimento, senza tuttavia illudersi che tale
innovazione elimini veramente ogni controllo dei voti”.

                       
Dopo animata discussione la Legge sulle elezioni politiche (LEP), che
funge da controprogetto all’iniziativa inoltrata il 28 aprile 1958,  fu
approvata con 25 voti favorevoli, 2 contrari (On Bottani e P. Bignasca per
lesione dell’autonomia comunale) e 5 astensioni e con l’adesione del
Consiglio di Stato (RVGC, loco citato, pag. 988). In votazione il
controprogetto ha poi avuto la meglio.

 

12.3                
Da allora il sistema si spoglio è rimasto invariato. Vi sono state alcune
iniziative parlamentari tendenti a ridiscutere la questione, ma esse non
hanno avuto mai un seguito. Certo, c’è stato il periodo delle macchine
(con le schede su cui si segnavano i cerchietti), ma la caratteristica
principale dello spoglio centralizzato cantonale a Bellinzona e
l’impossibilità della partecipazione dei delegati è rimasta invariata
.

 

12.4                
In occasione dell’elezione del Consiglio comunale di Losone del 4 aprile
2004 questo ricorrente ha contestato dinanzi al Tribunale federale il
sistema di spoglio. In quella sede sosteneva sostanzialmente che soltanto
uno spoglio comunale sarebbe stato lecito e subordinatamente tendeva alla
partecipazione dei delegati a livello cantonale.

                       
Nella risposta al ricorso al Tribunale federale, il Consiglio di Stato (ris.
gov. 3825 del 31 agosto 2004) rilevò – relativamente al sistema di spoglio
– che :

“lo spoglio delle
elezioni comunali, giusta gli art. 38 e seg. LEDP si svolge a livello
cantonale, con il sistema parzialmente informatizzato ed a porte chiuse.
Questa soluzione è la conseguenza di decennali vicessitudini di lotte
politico elettorali, per assicurare scrutini corretti ed imparziali,
attraverso procedure e modalità di voto e spogli ermetiche a garanzia
dell’inviolabilità del voto, assolutamente sconosciute in altri Cantoni”.

L’Alta Corte, con
sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005, ha dichiarato la censura
inammissibile per il fatto che a livello cantonale il ricorrente aveva
dichiarato di non “voler necessariamente rimettere in discussione
l’attuale sistema di spoglio”
(consid. 2.5.4). Pur illuminando alcune
riserve (già citate in precedenza; consid. 2.5.5), ha concluso che “la
tesi ricorsuale (…) secondo la quale, sulla base dell’osservazione
generale del Comitato ONU dei diritti dell’uomo all’art. 25 Patto Onu II,
lo spoglio dovrebbe poter aver luogo in presenza dei candidati o dei loro
rappresentanti (v. Jörg Paul
Müller
, Grundrechte in der Schweiz, pag. 369) non dev’essere
esaminata oltre. Per gli stessi motivi può rimanere aperto il quesito di
sapere se mere ragioni organizzative siano sufficienti per escludere
rappresentanti di liste i cui candidati non sono rappresentati in partiti
presenti nel Parlamento cantonale”
. La questione posta in data
odierna è quindi aperta. Il Tribunale federale non ha mai respinto nulla
.

 

12.5                            
Vista la Sentenza del Tribunale federale questo ricorrente ha perciò
inoltrato una petizione al Consiglio di Stato prima e al Parlamento poi (Per
uno spoglio delle schede più rispettoso dell’autonomia comunale e della
trasparenza (presenza dei delegati dei partiti
) , senza però mai
ottenere risposta su quest’aspetto. In quella sede era richiamata ancora
l’osservazione generale del Comitato ONU, gli standard minimali stabiliti
dall’OSCE e la recentissima Sentenza del Tribunale federale sul noto
caso di Berna, ove l’Alta Corte ha praticamente ammesso la necessità della
partecipazione dei delegati per uno spoglio corretto
. Per dimostrare
che lo spoglio cantonale non è poi così corretto rilevava inoltre tre
esempi di manifesta irregolarità, che questo stesso ricorrente ha potuto
sperimentare.

                       

 

13.                  
Il diritto costituzionale (art. 34 Cost., art. 25 Patto Onu II) e
internazionale (standard minimi stabiliti da organizzazioni
internazionali) garantisce che i candidati o i loro rappresentanti possano
assistere allo spoglio delle schede

 

13.1                 

Sull’art. 34 Cost.

 

13.1.1              
I diritti politici sono garantiti (art. 34 cpv. 1 Cost.). La garanzia dei
diritti politici protegge la libera formazione della volontà e
l’espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.).

 

13.1.2              
La garanzia dei diritti politici non è un diritto costituzionale fermo,
ossia che si limita a un’elencazione esaustiva di diritti, ma nel tempo
può mutare ed estendersi. Finora nessuna autorità ha fatto sgorgare
dall’art. 34 Cost. un diritto dei candidati di partecipare allo spoglio o 
di inviare loro rappresentanti , o un diritto per le liste  di inviare
rappresentanti in rappresentanza dei candidati. Anche sulla composizione
dell’autorità investita ad accertare il risultato della votazione nessuno
ha mai desunto un qualsivoglia diritto a una esatta composizione
proporzionale alle forze politiche, ma soltanto che se ne tenga  conto.

 

13.1.3              
Il primo autore ad auspicare una partecipazione di tutte le forze
politiche allo spoglio è Stephan
Widmer
(Wahl- und Abstimmungsfreiheit, Diss. Zurigo 1989, pag. 168)
nella sua dissertazione. È abbastanza singolare che alcuni autorevoli
opere – anche abbastanza monumentali – non affrontano il problema (cfr. ad
esempio Hangartner/Kley).
Successivamente soltanto Jörg Paul
Müller
(Grundrechte in der Schweiz, 3a Edizione, 1999, pag. 369)
afferma ed anzi auspica con rinvio all’art. 25 Patto Onu II che lo spoglio
abbia luogo alla presenza di tutte le forze politiche.

 

13.1.4              
La giurisprudenza del Tribunale federale non è molto esplicita anche se la
strada che si sta seguendo è del tutto visibile. Dopo gli interrogativi
posti con la Sentenza del caso di Losone (1P.369/2004 del 13 giugno 2005),
qualche mese successivo, pur senza affermare alcun diritto, l’Alta Corte
ha trattato la questione di riflesso con la Sentenza del noto caso
dell’elezione del Municipio di Berna
(1P.316/2005 del 7 settembre 2005
nel frattempo pubblicata in parte in DTF). Prima di entrare nel merito dei
considerandi di questa pronunzia, si ricorda che la Sentenza del caso di
Losone è ancora bene in  mente al Tribunale tantè che è citata all’inizio
(!). Si comprende benissimo, quindi, che la Sentenza di Berna è
semplicemente la continuazione di quel “discorso” iniziato con gli
interrogativi posti nell’elezione del Consiglio comunale di Losone.

                       
Nella Sentenza di Berna il Tribunale federale riferisce che lo spoglio
lascia sempre una certa incorrettezza nel risultato. Tale incertezza
aumenta in presenza di un’elezione con il sistema proporzionale e con
possibilità di panachage (proprio come l’elezione del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato del 1° aprile 2007!!!). Ebbene proprio per diminuire al
massimo queste imprecisioni insite in un sistema di spoglio il Tribunale
federale dice chiaramente:

Solche Ungenauigkeiten
werden in gewissem Ausmass in Kauf genommen, (…) sollen durch
strikte (und einfache) Regeln (BGE 105 Ia 237 E. 3b S. 240) sowie durch
die Beteiligung von politischen Kräften bei der Auszählung
(vgl.
Stephan Widmer, Wahl- und
Abstimmungsfreiheit, Diss. Zurigo 1989, pag. 168; J. P.
Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 3a Edizione, 1999, pag. 369 mit Verweis auf Art. 25 UNO-Pakt II)
beschränkt werden.

Questo dimostra che la
partecipazione dei delegati allo spoglio sono quindi un diritto e non solo
una direttiva informale, perché è proprio grazie a loro che diminuiscono
le irregolarità.

 

13.1.5              
Quand’anche si volesse negare (con quali motivazioni? Bisognerà dirlo!)
che dall’art. 34 Cost. sgorgherebbe un qualsivoglia diritto ad uno spoglio
alla presenza dei candidati o dei loro rappresentanti (delegati) non si
può dimenticare un aspetto fondamentale del diritto elettorale, che porta
inevitabilmente, quale logica conseguenza, alla presenza delle liste allo
spoglio. La prassi del Tribunale federale impone ai ricorrenti , e ciò è
stato finalmente e chiaramente confermato,   che essi adducano indizi
concreti concernenti eventuali irregolarità dello spoglio (Sentenza
1P.369/2004 del 13 giugno 2005 [Losone] consid. 4.6, idem per la Sentenza
di Berna). A tale prassi il Consiglio di Stato si attiene rigidamente (ris.
gov. 3825 del 31 agosto 2004 punto 4 primo paragrafo in fine pag. 4).
Ora, se si pongono queste esigenze non possono essere esclusi i delegati,
altrimenti qualsiasi irregolarità verrebbe blindata e rimarrebbe tale
perché da un lato lo spoglio è ermetico a porte chiuse e dall’altro
nessuno è in grado di porre indizi concreti.
Questo è manifestamente
urtante dell’art. 34 cpv. 2 Cost. che protegge proprio l’espressione
fedele
del voto. Si snaturerebbe proprio la tutela dei diritti
politici in quanto tale. L’Ufficio di spoglio procede allo spoglio delle
schede a porte chiuse senza che nessuno di esterno possa verificare se il
risultato sia fededegno. In casi dubbi i tre membri potrebbero prendere
decisioni unanimi manifestamente errate senza che nessuno dica niente
(anzi sono proprio le direttive a invitare a non portare nulla all’Ufficio
cantonale di accertamento alla presenza dei delegati, sic!).

Questo è
un sistema di spoglio da Stato totalitario che non può reggere all’art. 34
Cost.

 

13.1.6              
Posto che l’art. 34 Cost. stabilisce che i candidati o i loro
rappresentanti debbano aver la facoltà di essere presenti allo spoglio, di
per sé un esame di  ulteriore norme non sarebbe necessario. Cionondimeno
si valuterà l’art. 25 Patto Onu II e eventuali altre norme internazionali
per dimostrare che questo fenomeno non è un’invenzione di questo
ricorrente o peggio magari una svista del Tribunale federale.

 

 

13.2                
Sull’art. 25 Patto Onu II
     

 

13.2.1              
L’art. 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
concluso il 16 dicembre 1966 (Patto Onu II, RS 0.103.2), garantisce a ogni
cittadino il diritto di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni
periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, a voto
segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli
elettori (lett. b). In questo Patto, i diritti politici sono espressamente
concepiti come un minimo comune denominatore, per consentirne
l’accettazione anche da parte di Stati meno democratici, per cui la tutela
da esso offerta non avrebbe di massima una portata più ampia di quella
offerta dal diritto federale e cantonale (DTF 129 I 185 consid. 5 pag.
193, 125 I 289 consid. 7d; Sentenze del Tribunale federale 1P.369/2004 del
13 giugno 2005 consid. 2.5.1, 1P.120/1996 del 12 settembre 1996, consid.
3b, apparsa in ZBl 98/1997 pag. 355 e 1P.728/1993 del 29 dicembre 1994,
consid. 3c, apparsa in Pra 1996 n. 34 pag. 90; Walter
Kälin/Giorgio
Malinverni/Manfred
Nowak, Die Schweiz und die
UNO-Menschenrechtspakte, 2a Edizione, Basilea e Francoforte sul Meno 1997,
pag. 226 e segg.; Manfred Nowak,
U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, Kehl am
Rhein/Strasbourg/Arlington 1993, pag. 449 n. 30 e segg.; Piermarco
Zen-Ruffinen, L’expression fidèle et sûre de la volonté du corps électoral,
in: Thürer/Aubert/Müller [editori], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo
2001, § 21 n. 2 e segg.).

 

13.2.2             
Il Comitato ONU sui diritti umani (ora Consiglio dei diritti dell’uomo
ONU) ha stilato relativamente all’art. 25 del Patto un’osservazione
generale. L’osservazione generale è un documento che aiuta ad interpretare
singole norme del Patto. Il Comitato ONU (ora Consiglio) è sicuramente
l’organo che può esprimere la giusta interpretazione del Patto stesso.
Infatti non va dimenticato che a norma di un protocollo facoltativo (non
ratificato dalla Svizzera) esso giudica anche ricorsi individuali
provenienti dagli Stati. Il nome di Comitato o Consiglio non deve quindi
fuorviare, ritenendolo un semplice organismo amministrativo dell’ONU. Si
tratta di una Corte vera e propria pari almeno alla Corte europea dei
diritti dell’uomo o fors’anche di più dal momento che esso non è fondato
su un Patto di natura regionale (come la CEDU) bensì mondiale vero e
proprio. Al punto 20 dell’osservazione sull’art. 25 si stabilisce
chiaramente che lo spoglio debba avvenire in presenza dei candidati o dei
loro rappresentanti.
Certo, la Svizzera non ha ratificato il
protocollo sui ricorsi individuali, ma questo non è un motivo per non
rispettare i diritti sgorganti dal Patto. Anzi sarebbe del tutto
contraddittorio e urtante perché da un lato la Svizzera si adopera per il
rispetto dei diritti dell’uomo nel mondo (si ricordi il lungo iter
diplomatico per la creazione del Consiglio dei diritti dell’uomo), ma
dall’altro sarebbe la prima a non rispettarne i diritti. È vero, riserve
al Patto sono possibili. Da quando è stata promulgata l’osservazione
generale al riguardo la Svizzera non ha espresso mai alcuna riserva né è
stata oggetto di discussione (ciò che invece è il caso del voto segreto
con riguardo alle Landsgemeiden). Non si presenta quindi alcun
motivo per non rispettare il diritto dei candidati o dei loro
rappresentanti di assistere allo spoglio.

 

13.2.3             
Che l’art. 25 Patto Onu sia stabilito come un minimal standard è
comprensibile. Del resto tutti i patti relativi ai diritti umani (anche la
CEDU) sono imperniate su questo principio. Si porrebbe quindi in ingresso
il quesito di sapere se il diritto che i candidati o i loro rappresentanti
siano presenti allo spoglio sgorghi dall’art. 34 Cost., dall’art. 25 Patto
Onu II o ancora dall’art. 34 Cost. per assorbimento dell’art. 25 Patto Onu
II, visto che di regola la norma costituzionale svizzera non garantisce
meno di quanto prevedono i Patti, già impostati come minimi comun
denominatori. Questa domanda è molto dogmatistica. Può rimanere senz’altro
irrisolto il concorso fra gli art. 34 Cost. e 25 Patto Onu II. È del tutto
chiaro che almeno dall’art. 25 Patto Onu II discenda questo precetto di
rappresentanza allo spoglio. Dal momento che la Svizzera dispone di un
sistema monistico, ossia che i patti sono applicabili direttamente e che
non necessitano di alcuna concretazione nel diritto interno, sicuramente
l’art. 25 Patto Onu II è dunque una base sufficiente per fondare tale
diritto.

 

 

13.3                

Su altre norme del diritto internazionale

 

13.3.1              
A citare unicamente l’art. 25 Patto Onu II si potrebbe essere indotti a
credere, a torto, che il principio della presenza fisica dei candidati o
dei loro rappresentanti allo spoglio sia una “trovata” degli organismi
dell’ONU.

 

13.3.2             
Tale principio è fatto proprio anche dall’ OSCE, di cui la Svizzera è
membro. Le sue direttive per uno spoglio corretto e imparziale menzionano
il precetto di rendere accessibili ai candidati o ai loro rappresentanti
lo spoglio (cfr. allegati).

 

13.3.3             
Questo basterebbe per dimostrare il carattere pacifico del diritto di
rappresentanza dei candidati o dei loro rappresentanti.  Se si volesse
ancora avere dubbi il ricorrente presenta due documenti dell’Unione
europea relativi all’attività dei suoi osservatori nel Rwanda. Si
rimprovera a questo paese di non permettere l’accesso dei candidati o dei
loro rappresentanti allo spoglio. Un sistema ermetico non è perciò nemmeno
“eurocompatibile”. A volte si ha sempre l’impressione di essere i migliori
degli altri:
il sistema di spoglio cantonale ticinese non è però meglio
del Rwanda.

 

13.3.4             
Con questa breve digressione (a complemento dell’art. 25 Patto Onu II) su
altre norme internazionali si può chiaramente concludere che il principio
che i candidati o i loro rappresentanti possano prender parte allo spoglio
sia un principio pacifico del diritto internazionale.

 

13.3.5             
Si potrebbe ancora arguire che le norme internazionali non necessariamente
siano vincolanti e che spetti solo al Consiglio di Stato stabilire ciò che
sia opportuno o meno. Prescindendo dal fatto che un simile agire renda di
fatto lecito il libero arbitrio dei funzionari statali, la tesi sarebbe
comunque priva di ogni fondamento. Una decisione della Commissione
investita di giudicare i ricorsi relativi alla Carta dei diritti umani
africana (quindi anche di realtà meno democratiche) afferma chiaramente
che le regole elettorali sono stabilite in primo luogo a livello
internazionale e che un non rispetto di questi standard internazionali non
rende l’elezione per niente “free and fair”, ma viziata da
illiceità insanabili:

“A basic premise of
international human rights law is that certain standards must be constant
across national borders, and governments must be held accountable to these
standards. The criteria for what constitutes free and fair elections are
internationnally agreed upon, and international observers are put in place
to apply these criteria. It would be contrary to the logic of
international law if a national government, with a vested interest in the
outcome of an election, were the final arbiter of whether the election
took place in accordance with international standard.”

(Communication 102/93,
Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organization v. Nigeria,
Twelfth Annual Report of the Commission – 1998/1999, paragrafo 47 della
decisione, riportato anche in: Fatsah
Ouguergouz, The African
Charter on Human and Peoples’ Rights, L’Aia/Londra/Nuova York 2003, pag.
181).

Se tali
regole debbano valere per realtà meno democratiche è ovvio che noi non
potremmo non rispettarle, altrimenti saremmo noi i primi (che ci riteniamo
sempre migliori) a svolgere scrutinii inammissibili.

 

 

14.                  
Il diritto di inviare rappresentanti allo spoglio può essere limitato? Se
sì, la limitazione in Cantone Ticino è lecita?

 

14.1                 
Le libertà fondamentali di regola non sono assolute, ma possono essere
limitate. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base
legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima (art. 36
cpv. 1 Cost.). Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere
giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti
fondamentali altrui (art. 36 cpv. 2 Cost.). Esse devono essere
proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost.). I diritti fondamentali
sono intangibili nella loro essenza (art. 36 cpv. 4 Cost.). Tale articolo
di limitazione vale soltanto però per i cosiddetti Freiheitsrechte,
ossia i diritti personali. I diritti politici non sono considerati tali,
quindi una loro limitazione non è possibile.

 

14.2                
Quand’anche si volesse ( ragionando per assurdo perché i diritti politici
non soggiacciono a limitazione),  tale restrizione non potrebbe ad ogni
modo essere sottoposta a regole meno rigide di quelle previste dall’art.
36 Cost.

 

14.3                
Una base legale per di più formale è presente (combinazione dell’art. 38
cpv. 4 e 23 LEDP). Fin qui tutto parrebbe andare a favore dell’attuale
sistema di spoglio.

 

14.4                
Già resta invece dubbia l’esigenza di un interesse pubblico. In effetti
l’interesse pubblico è proprio quello di disporre dei rappresentanti delle
forze politiche per diminuire le imprecisioni dello spoglio (cfr. Sentenza
del Tribunale federale relativo all’elezione del Municipio di Berna sopra
riportata). È vero, ci sarebbe in gioco la segretezza del voto come aveva
già espresso a suo tempo il Consiglio di Stato. La segretezza del voto non
può però essere tutelata con le molti imprecisioni insite nello spoglio
che non verrebbero mai corrette. È vero, vi sarà uno spoglio elettronico.
Ma anche lì non bisogna abbassarsi a ritenere la macchina come un mezzo
con cui tutto sarà perfetto, perché comunque rimarranno casi dubbi,  come
pure  è  possibile che le macchine, perché progettate proprio dall’uomo
(non cadono dal cielo), funzionino male, compiendo errori grossolani. E
questi errori non potrebbero essere più contestati, essendovi
l’impossibilità di presentare indizi concreti. A titolo abbondanziale si
darà per dato anche l’interesse pubblico a uno spoglio ermetico (proprio
per dimostrare da un lato che il ricorrente non si formalizza sui dettagli
e dall’altro come urta l’attuale sistema di spoglio).

 

14.5                
Perché una limitazione di una libertà fondamentale sia lecita non basta
che vi sia una base legale, se del caso formale, e un interesse pubblico,
ma dev’essere anche proporzionata. Una limitazione è proporzionale quando
è adatta (geeignet), necessaria (erforderlich) e la sua
imputabilità (zumutbar) sia sostenibile.

                       
L’esclusione dei delegati può ancora essere ritenuta adatta a essere molto
larghi di vedute per preservare la segretezza del voto.

                       
Quest’esclusione a priori non è però necessaria per perseguire lo scopo di
preservare la segretezza del voto. In tale contesto si deve anche
considerare il sistema di espressione del voto a crocetta. Com’è possibile
che da una scheda una persona riesca a risalire all’identità del votante
con lo sguardo di una serie di crocette. Già a questo stadio si pongono
seri dubbi sullo scopo perseguito. Anche perché d’altro lato,in via del
tutto contradditoria, per lo spoglio a livello comunale delle elezioni per
il Consiglio nazionale, ove esiste il sistema di livragazione e
cumulazione a mano, risulta molto più facile capire chi abbia votato
quella scheda. In effetti l’esclusione di uno spoglio trasparente per
l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non è per nulla
necessario al fine di mantenere la segretezza del voto dal momento che
nessuno potrebbe risalire all’identità del votante. Da ciò si conclude che
anche nella denegata ipotesi in cui si volesse dare per ammissibile una
limitazione dei diritti politici, che non è una libertà fondamentale e che
quindi sfugge all’art. 36 Cost, tale restrizione sarebbe comunque
illecita.

                        È
vero, allo spoglio sono presenti controllori, ma tale verifica non è
sufficiente. Innanzitutto perché si tratta sempre di un controllo interno.
Sono ispettori pagati dal Cantone ed è ovvio che non riscontrino mai
errori. È poco più di un paravento. È vero, ci sono i delegati all’ufficio
cantonale di accertamento, ma essi non hanno accesso allo spoglio (del
resto la loro verifica sarebbe anche quella un paravento dal momento che
soltanto due rappresentanti per partito non potrebbero avere sott’occhio
le migliaia di schede dell’elezione del 1° aprile).

                       
Sicuramente non possono essere presentate esigenze organizzative per
escludere i rappresentanti delle liste. In effetti dal momento che il
Cantone vuole uno spoglio centralizzato deve assumersene tutte le
conseguenze.
A livello comunale il sistema dei delegati ha sempre
funzionato benissimo negli ultimi anni. Anzi, la presenza dei delegati
anche a livello cantonale sicuramente permetterebbe risparmi. È noto come
i delegati coadiuvino i membri dell’ufficio elettorale nello spoglio o nel
conteggio delle schede. Grazie a questa presenza gratuita lo Stato
potrebbe evitare di assumere funzionari se non al minimo indispensabile.
Va considerato poi che dal 2007 lo spoglio sarà parzialmente
automatizzato: questo provocherà una drastica diminuzione del numero degli
uffici cantonali di spoglio da una cinquantina a una decina soltanto
.
In simili circostanze non vi è alcuna ragione oggettiva per escludere i
delegati per ragioni organizzative. Sono le ragioni organizzative che
devono piegarsi ai delegati. Del resto è al più tardi dal 13 giugno 2005
(Sentenza del Tribunale federale 1P.369/2004 [Losone]) che è nota
l’esigenza di uno spoglio alla presenza dei candidati o dei loro
rappresentanti. C’era tutto il tempo per studiare un sistema conforme.

 

 

15.                  
Conclusioni


                       

Da quanto si è visto il
sistema di spoglio previsto per l’elezione del 1° aprile 2007 (art. 38
cpv. 4 LEDP in combinazione con l’art. 23 LEDP) non è conforme all’art. 34
Cost, all’art. 25 Patto Onu II e quindi alle esigenze minime previste dal
diritto internazionale. In questo contesto si è nel quadro di un controllo
concreto della norma e quindi la LEDP in quanto tale non può essere
modificata se non dal legislatore con la procedura prevista per la
modifica di leggi. È invece la decisione sul ricorso che deve stabilire un
sistema conforme al diritto costituzionale e trovare una concretazione di
tale diritto nel sistema interno. Le norme internzionali parlano di
presenza dei candidati o dei loro rappresentanti. Questo non è
altro che la presenza dei delegati (art. 23 LEDP) già prevista a livello
comunale e all’Ufficio cantonale di accertamento (art. 54 LEDP). In simili
circostanze, per avere un sistema di spoglio conforme al diritto
costituzionale, basterà estendere la facoltà di inviare delegati anche
agli uffici cantonali di spoglio (art. 41 LEDP).

 

 

16.                  
Sul dispositivo

                       
Solitamente in presenza di un ricorso c’è una decisione impugnata. In
questo caso manca . C’è quindi un interesse ad avere una decisione
d’accertamento. Ora la proposta di dispositivo alla fine è soltanto una
proposta. La conclusione del ricorrente è che allo spoglio del 1° aprile
2007 le liste possano inviare delegati e basta. Visto che si tratta di una
questione amministrativa (chiedere alle liste i nominativi, ecc.), il
ricorrente ritiene auspicabile che il Consiglio di Stato stabilisca
unicamente il principio e ne confidi l’esecuzione all’amministrazione. Il
ricorrente però non si oppone a che il Consiglio di Stato gestisca
direttamente la questione e che quindi nel dispositivo si limiti ad
esempio a stabilire un termine perché le liste propongano i delegati.
L’unica conclusione è che le liste possano inviare delegati allo spoglio.
Sulla modalità di questa questione ci si rimette al Consiglio di Stato,
visto che è una questione d’esecuzione. Certo, non si potranno fare
furbate, come ad esempio accogliere il ricorso a pochi giorni
dall’elezione per poi dire che non c’è più il tempo di designare i
delegati. Proprio per evitare quest’eventualità
si chiede che lo
spoglio avvenga almeno 30 giorni dopo l’evasione del presente ricorso nel
caso fosse accolto, affinché le liste abbiano il tempo di trovare le
persone da inviare allo spoglio.

 

 

17.                  
Pubblicazione nel Foglio Ufficiale

                       
Se il ricorso fosse accolto la decisione almeno nel dispositivo andrebbe
pubblicata nel Foglio Ufficiale per spirito di diligenza e cautela (“le
controparti” sarebbero tutti gli aventi diritto di voto). In effetti se
nessun cittadino (perché ogni avente diritto di voto è abilitato a
inoltrare ricorso; cfr. punto 6 del presente ricorso) impugnasse la
decisione al Tribunale federale essa diventerebbe definitiva e non più
sindacabile ulteriormente, ad esempio contro il risultato finale.

                       
Ad ogni modo si può già rassicurare che se il Consiglio di Stato
accogliesse il ricorso non ci sarebbero chanches per ribaltare la
questione ulteriormente. In effetti il Tribunale federale riserva sempre
un certo apprezzamento nelle decisioni cantonali quando estendono la
portata di un diritto (in questo caso dei diritti politici). Del resto non
ci sarebbe alcuna motivazione per affermare la necessità di uno spoglio
ermetico, dal momento che sono già gli organi internazionali ad affermare
l’esatto opposto.

 

 

18.                  
Spese e ripetibili

Il ricorrente agisce
unicamente per motivi ideali e non rivendica alcuna indennità per
ripetibili a carico del Cantone Ticino, benché questo gravame gli abbia
provocato alcune spese (credo vada ammesso che ricorsi al Consiglio di
Stato di questa grandezza e con questioni così capitali siano veramente
pochi). In ogni caso si rinuncia a pretendere un qualsivoglia risarcimento
anche per dimostrare che  lo spirito di questo ricorso è incentrato
unicamente su un sano esercizio dei diritti politici e un comportamento
corretto delle autorità e non su questioni pecuniarie o tentativi di
guadagno attraverso le ripetibili.

Per prassi il Tribunale
federale e le autorità cantonali non riscuotono spese nel caso di ricorsi
per violazione del diritto di voto (DTF 131 II 457 consid. 4, 129 I 185
consid. 9 pag. 206, 129 II 305 consid. 3 non pubblicato; Sentenze
1A.102/2006 ultimo capoverso, 1P.369/2004 del 13 giugno 2005, 1P.535/2005;
Sentenza TRAM 52.2005.164 dell’11 luglio 2005 in re G. consid. 5; ris. gov.
3705 del 24 agosto 2004 in re B., ris. gov. 3391 del 3 luglio 1996 in re
G., B., B. e R.). A maggior ragione si giustifica il mantenimento di
questa prassi dal momento che il ricorso si esprime su una questione di
diritto fondamentale (obbligo di uno spoglio con i delegati) su cui la
giurisprudenza non si è ancora espressa (cfr. DTF 131 II 457 consid. 4) e
come da un lato il ricorrente non chiede indennità.

Evidentemente in nessun
caso, nemmeno se facesse capo a un avvocato libero professionista,
l’Ufficio cantonale di accertamento ha diritto a ripetibili (DTF 125 I 182
consid. 7 pag. 202). Del resto, essendo lo stesso composto di tre giudici
del Tribunale di appello,  non si può non negare che non possa agire da
solo.

 

 


per questi motivi si
chiede al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare:

 


1.      
Il ricorso è accolto.

§.   
Di conseguenza le liste hanno il diritto di inviare un delegato e un
delegato supplente con i diritti di cui all’art. 23 LEDP e 15 RALEDP ad
assistere alle operazioni di ogni ufficio cantonale di spoglio (art. 41
LEDP) per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 1°
aprile 2007.

§§.  
L’Ufficio cantonale di accertamento, l’Ufficio votazioni ed elezioni, la
Cancelleria dello Stato e ogni autorità investita nell’organizzazione
delle elezioni sono incaricati dell’esecuzione della presente risoluzione,
adeguando inoltre le relative direttive.


 


2.      
Non si riscuotono tasse di giustizia né spese né si assegnano ripetibili.


 


3.      
La presente risoluzione è pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio
Ufficiale.

 

 


                                Con ogni ossequio

 


                                                                                     
                 Giorgio Ghiringhelli

 

 


 


Allegati:


 

a)      

Art. 25 Patto ONU II (osservazione generale)

b)      

Estratto documento OSCE

c)       

Rapporto Randa elezione presidenziale (estratto)

d)      

Rapporto Randa referendum costituzionale (estratto)

e)       

Petizione del 17 ottobre 2005 al Gran Consiglio + compendio dell’11
gennaio 2006

 

 

 

 

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