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Movimento politico
Il Guastafeste
rappresentato
da
Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone
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Ricorso ex art. 85 lit. a OG
con
richiesta di misure d’urgenza ex art. 94 OG
in
via supercautelare
che presenta
Giorgio
Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone
contro
la decisione
25 maggio 2004 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (Ris.
gov. 2200), con cui si conferma la decisione 5/9 aprile 2004 dell’Ufficio
cantonale di accertamento relativa ai risultati dell’elezione del
Consiglio Comunale di Losone
I. In
ordine
1. La sentenza
datata 25 maggio 2004 è stata ricevuta dal sottoscritto in data 1° giugno
2004.
Il termine di
30 giorni ai sensi dell’art. 89 OG è pertanto salvaguardato.
La decisione
impugnata è stata emanata dall’ultima istanza cantonale ai sensi
dell’art. 86 OG (cfr.
art. 164 cpv. 2 LEDP).
Del resto il sottoscritto
ha fondato in maniera completa ed esaustiva ogni eccezione o diritto.
Il Consiglio di Stato
godeva poi di pieno potere di cognizione.
Ne consegue
che la violazione dei diritti costituzionali e politici può essere sanata
tramite il presente ricorso di diritto pubblico ex art. 85 OG.
A non averne
dubbio il sottoscritto è toccato e leso dalla decisione 5/9 aprile 2004
dell’Ufficio cantonale di accertamento.
Sono cittadino domiciliato
a Losone, godo pienamente dei diritti politici, ero candidato al Municipio
e al Consiglio comunale sulla Lista “Guastafeste-Verdi” ( e sono
coordinatore del movimento politico Il Guastafeste) , che ha presentato
4 candidati all’elezione del Consiglio comunale e 3 candidati all’elezione
del Municipio. Inoltre la Legge sui diritti politici mi garantisce il
diritto di ricorrere.
2. Ai sensi
dell’art. 56 LEDP “Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla
pubblicazione dei risultati a cura dell autorità competente per la
custodia, se non sono pendenti ricorsi. In caso di ricorso, il materiale è
distrutto entro un mese dall intimazione della decisione definitiva.”.
Si chiede
pertanto che il Presidente del Tribunale federale abbia ad ordinare, quale
misura d’urgenza ex art. 94 OG, la conservazione del materiale di voto
sino a definizione del presente ricorso. La misura è da accordare in via
supercautelare, inaudita altera parte (Geiser/Münch, Prozessieren
vor Bundesgericht, 2a ed., 2.55 s).
Infatti la
distruzione delle schede impedirebbe il riconteggio. Il vizio potrebbe
allora unicamente essere sanato tramite una nuova votazione.
II. In
fatto
1. Qui di seguito
vengono sostanzialmente ripresi, con brevi aggiunte, i fatti così come
esposti in sede di ricorso davanti all’autorità cantonale.
2. Il 2-3-4
aprile 2004 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo dei poteri
comunali nella Repubblica e Cantone del Ticino.
2.1. In base ai
verbali di spoglio pubblicati allalbo comunale il 7 aprile lelezione del
Consiglio comunale di Losone (35 seggi) ha avuto il seguente esito :
Lista della
Sinistra 19621 voti : 3240 = 6 seggi + una frazione
di 181 / 3240
PLR
30053 voti : 3240 = 9 seggi + una frazione
di 893 / 3240
PPD + GG
27705 voti : 3240 = 8 seggi + una frazione
di 1785 / 3240
Guastafeste-Verdi
11387 voti : 3240 = 3 seggi + una frazione di 1667 /
3240
UDC
24634 voti : 3240 = 7 seggi + una frazione
di 1954 / 3240
Voti totali
113400 voti (quoziente 113400 : 35 = 3240)
Su 2’443 schede poste
nell’urna, 2’268 sono risultate valide (92,9%), 125 nulle (5,1% !) e 50
bianche (2,0%).
In totale
sono stati espressi 113’400 voti.
Il quoziente elettorale è
risultato essere pari a 3240 (cioè 113400 : 35).
Sui 35 seggi a
disposizione, 33 sono stati assegnati per quoziente intero.
Gli altri 2 seggi sono
stati attribuiti ai due gruppi con la maggiore frazione, e cioè allUDC
(frazione : 1954) e al PPD (frazione : 1785). Per un soffio è rimasto
escluso il gruppo Guastafeste-Verdi, che aveva una frazione di 1667 voti.
A Losone occorrono 50 voti
per fare una scheda (35 + 15 preferenziali). Ne consegue che la differenza
di 118 voti fra la lista del PPD + GG e quella del Guastafeste-Verdi è
stata di sole 2,36 schede, pari allo 0,0966025% delle 2’443 schede votate.
2.2. Il pregiudizio
per il qui ricorrente, rappresentante del movimento “Il Guastafeste”,
non è di poco conto.
Va rilevato che, con i 3
seggi ottenuti in Consiglio comunale, la lista Il Guastafeste con i
Verdi fa sì gruppo ai sensi dellart. 73 cpv. 2 LOC, ma paradossalmente
è rimasta esclusa dalle Commissioni del Consiglio comunale (dove era
invece presente nella passata legislatura con lo stesso numero di
consiglieri).
Con un quarto seggio
avremmo invece un rappresentante nelle varie Commissioni.
Ne consegue che un eventuale errore nel conteggio dei
voti ci penalizzerebbe doppiamente e avrebbe effetti incisivi sulle
possibilità di controllo dellamministrazione da parte di un gruppo
dopposizione che dispone di un municipale e che è stato votato da oltre
il 10 per cento dei cittadini.
2.3.
In Ticino, per il sistema proporzionale,
l’elettore vota di proprio pugno facendo uso con intestazione della lista
delle seguenti possibilità:
a) esprimendo il voto per la lista
prescelta, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione
della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di
questa lista;
b)esprimendo il voto per la lista
prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista
e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome
dei candidati prescelti;
Se due suffragi valevolmente attribuiti
alla lista Guastafeste-I Verdi fossero stati omessi involontariamente (
per lo stress, la fretta, la stanchezza e qualche difficoltà della vista)
al momento dello spoglio, si tratterebbe di un’irregolarità, che potrebbe
modificare il risultato dell’elezione del Consiglio comunale di Losone.
Lo stesso potrebbe valere se due
suffragi di troppo fossero stati attribuiti per errore alla lista PPD +
GG. È possibile che due crocette non siano state viste o mal interpretate.
Il numero di schede bianche (50, ovvero il 2 %) e nulle (125, ovvero il
5,1%!!!) è altresì molto elevato e da sole queste schede, in caso di
errore, potrebbero cambiare la ripartizione dei seggi.
Sarebbe bastato che un sol
voto dato alla lista del Guastafeste fosse stato erroneamente assegnato
alla lista del PPD per azzerare praticamente tale differenza.
Qualora la lista Guastafeste-Verdi
ottenesse un seggio supplementare entrerebbe nelle Commissioni del
Legislativo. A favore del riconteggio si presenta quindi anche questa
situazione particolarmente delicata.
Con una differenza di sole
2,36 schede è oggettivamente verosimile che un piccolo errore a livello
di spoglio possa aver influito in modo determinante sullattribuzione di
un seggio a un partito piuttosto che a un altro, falsando così la volontà
popolare.
In conclusione,
considerando che lo spoglio dei voti avviene manualmente, in meno di 24
ore con possibilità dunque di un errore umano e che sulla scheda di
voto la lista del PPD (no. 3) e quella del Guastafeste (no. 4) erano
contigue, una svista del genere dovuta a stanchezza da parte delladdetto
alla lettura o delladdetto alla trascrizione dei dati sul computer non
può essere esclusa.
2.4. Per costante
prassi il Consiglio di Stato non ha ritenuto in passato che i dubbi e/o le
riserve relative al mancato conseguimento di un seggio per pochi suffragi
potessero rappresentare un motivo valido e sufficiente per postulare
verifiche circa lesito di unelezione : e ciò soprattutto per non
rimettere in discussione lintero sistema di spoglio (cfr. ris. gov. 2729
del 29 maggio 1996 in re Lega dei ticinesi e ris. gov. 5034 del 3 ottobre
1996 in re I Verdi).
3. Il Consiglio
di Stato, con decisione 25 maggio 2004, respinge il ricorso del
sottoscritto.
In buona
sostanza l’autorità cantonale richiama la sua prassi, secondo cui “i
dubbi o le riserve riferite al mancato conseguimento di un seggio per
pochi suffragi, non possono rappresentare un motivo valido e/o sufficiente
per postulare verifiche circa l’esito di un’elezione”.
Il Consiglio
di Stato non confuta le allegazioni del ricorrente da un punto di vista
strettamente giuridico, mentre, a sostegno dell’ “infallibilità”
dell’ufficio di accertamento, richiama le direttive emanate dalla
Divisione della Giustizia, nonché la pratica di “un controllo a
campione da parte di un gruppo incaricato della verifica e della ripresa
delle schede presso alcuni dei citati uffici scelti peraltro casualmente
in un numero uguale tra Sopraceneri e Sottoceneri”.
Né le
direttive 24 marzo 2004 relative a presunte (ma non riconosciute)
verifiche, né la portata o natura del controllo casuale sono state
distribuite ai candidati, rispettivamente loro spiegate prima delle
elezioni. Tantomeno sono state oggetto di pubblicazione.
Ciò significa che nessuno
della mia lista è stato in misura di contestare le modalità operative e di
verifica dello spoglio prima delle elezioni. Non mi risulta poi che la
nostra lista o qualsiasi altra lista di partiti minori (neo costituiti)
abbia ricevuto l’invito di partecipare ai lavori di spoglio e/o di
accertamento.
Inoltre il
sottoscritto, sempre a mente del Consiglio di Stato, non avrebbe
presentato argomentazioni puntuali circa errori di lettura e di conteggio
dei voti.
Il Consiglio
di Stato rileva poi che a livello di operazioni di spoglio non sono sorte
contestazioni.
Il Consiglio
di Stato ha prelevato una tassa di giustizia di CHF 500. In occasione di
altri ricorsi (analoghi) il CdS aveva rinunciato a prelevare tasse e spese
(cfr. decisione 3 ottobre 1996).
4. Prima di
entrare nel merito del ricorso, alcune ulteriori considerazioni oggettive.
4.1. So oggi che le
verifiche sono di natura generale, aritmetiche, casuale (a campione) e non
vi è alcuna verifica allorquando gli scarti sono oggettivamente minimi e
il dubbio di errore potrebbe essere fondato (cfr. decisione 25 maggio
2004, pag. 4).
4.2. Il fatto che
Sottoceneri e Sopraceneri siano trattati allo stesso modo, sebbene il
numero di votanti sia diverso, è la prova di quanto aleatorie siano le
verifiche approntate
4.3. Il sottoscritto
sa pure che l’autorità, nell’ambito della presente fattispecie, non ha
proceduto a nessuna verifica, limitandosi a sottolineare che la stessa non
fosse necessaria.
Molto più
opportuna sarebbe una verifica logica, puntuale in presenza di scarti
minimi.
4.4. Inoltre la
Legge sull’esercizio dei diritti politici è silente in merito
all’istruttoria e agli accertamenti in caso di ricorso.
Di fatto non solo manca una
base legale seria in merito alle verifiche da effettuare (il tutto è in
balia delle direttive del Dipartimento competente), ma pure mancano delle
norme atte a definire quando e a che condizioni un ricorso debba essere
ritenuto ammissibile, nonché a quali esami deve procedere l’autorità
giudicante.
4.5. Il dubbio
d’errore è tutt’altro che astratto.
Chi ha già preso parte ai
lavori di un Ufficio di spoglio sa quanto lo stress, la fretta, la
stanchezza e magari qualche difficoltà della vista possano determinare
degli errori che a volte vengono corretti subito e altre volte invece no.
Basti pensare ad esempio a
quanto successo alle ultime elezioni cantonali. A seguito del ricorso di
un cittadino di Origlio era infatti emerso che una scheda per lelezione
del Gran Consiglio recante un voto di lista per il Guastafeste e un voto
di lista per un altro partito era stata erroneamente conteggiata per
laltro partito anziché essere annullata (cfr. decreto 2 giugno 2003 del
Gran Consiglio).
Clamoroso, poi, il caso
avvenuto nel Canton Grigioni a seguito della votazione popolare del 18
maggio 2003. In quelloccasione si trattava di modificare la Costituzione
cantonale e decidere se mantenere il sistema maggioritario per lelezione
del Gran Consiglio o se passare a un sistema misto ( con una forte dose
di proporzionale). Ebbene, dopo lo spoglio delle schede di voto era stato
annunciato che gli elettori avevano preferito il sistema misto con uno
scarto di sole 12 schede. A seguito di alcuni ricorsi il Governo cantonale
decise di rifare il conteggio e il risultato fu ribaltato, con un
vantaggio di 24 voti per il sistema maggioritario. Grazie al riconteggio
era emerso che schede valide erano state considerate nulle o in bianco, e
che anche le risposte alla domanda sussidiaria relativa al sistema
elettorale erano state registrate in modo errato. A seguito di ciò il
Governo annunciò che nella prossima revisione della Legge cantonale sui
diritti popolari avrebbe introdotto una nuova disposizione in base alla
quale, in caso di risultati risicati, il riconteggio dei voti sarebbe
avvenuto dufficio (cfr. articoli Corriere del Ticino 11 giugno 2003 e 2
luglio 2003). Ma non era ancora finita. Difatti anche contro il nuovo
riconteggio furono presentati dei ricorsi motivati da alcune irregolarità
nel valutare i voti per corrispondenza: voti che avrebbero dovuto essere
considerati nulli a causa dellassenza della firma del mittente. Per
finire il Governo tagliò la testa al toro e decise di ripetere la
votazione.
Altri errori sono avvenuti
in Ticino. Si richiama formalmente (e si allega) la decisione 13 luglio
1996 del Consiglio di Stato (decisione su ricorso del sottoscritto, da cui
risulta che tre schede facsimili timbrate sono state rinvenute
nell’urna ed erroneamente ritenute valide dall’ufficio di spoglio).
III. In
diritto
1.
Diritto di essere sentito (art. 29 Cst. Fed.)
1.1. Va innanzitutto
sottolineato come il Consiglio di Stato fosse l’unica ed ultima istanza
cantonale preposta all’esame del ricorso.
Di fatto la
decisione è presa senza istruttoria e scambio di allegati. A maggiore
ragione il sottoscritto ha diritto di capire la portata della decisione e
sulla base di quali atti, documenti o circostanze la stessa sia stata
presa.
Le
motivazione dell’autorità sono generiche ed insufficienti.
“Die Begründung soll dem
Betroffenen transparent machen, dass sich die Behörde mit seinen Angaben
und seinen Interessen sorgfältig und ernsthaft auseinandergesetzt hat und
ihn von der Legitimität des Entscheids auch dann überzeugen, wenn seine
eigenen Interessen nicht in allen Teilen gewahrt wurden”
(Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., pag. 537).
Il sottoscritto non è stato in grado di
capire per quale motivo le verifiche decise dal Consiglio di Stato debbano
essere considerate sufficienti per poter ritenere la votazione di Losone a
prova di errore.
Il
diritto di essere sentito è per questo leso.
1.2. A ciò si
aggiunga che tutta la procedura di controllo e di verifica dello spoglio
non tutela gli interessi dei partiti e dei loro rappresentanti.
Neppure è data la facoltà
al sottoscritto ricorrente o ad altri candidati della Lista di verificare
personalmente i lavori ed i risultati dello spoglio.
L’istruttoria dell’autorità
giudicante è inesistente ed unilaterale. Prova ne è il fatto che il
giudizio impugnato non analizza i fatti specifici, ma si limita a
considerazioni generali.
Il ricorrente deve avere
accesso a tutti gli atti relativi allo spoglio in questione e, se del
caso, alle schede di voto. L’istruttoria deve essere seria ed
approfondita. Di fatto deve permettere un riconteggio.
L’art. 25 del Patto
internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili politici
prevede che “Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità,
senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza
restrizioni irragionevoli: … di votare e di essere eletto, nel corso di
elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della
volontà degli elettori”. Il Comitato dell’ONU per i diritti dell’uomo
ne ha dedotto che i candidati devono avere il diritto di partecipare al
conteggio: “The security of ballot boxes must be guaranteed and votes
should be counted in the presence of the candidates or their agents.
There should be
independent scrutiny of the voting and counting process and access to
judicial review or other equivalent process so that electors have
confidence in the security of the ballot and the counting of the votes”
(cfr. allegato e Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a
ed., pag. 369).
Ritengo che questo articolo, analogo a
quello della nostra costituzione, e la relativa interpretazione siano
direttamente applicabili ed abbiano rango costituzionale.
Solo uno spoglio comunale può garantire
ai rappresentanti di tutte le liste la certezza di uno spoglio corretto, a
tutela del diritto di partecipazione e di essere sentito di tutti.
Del resto, in Ticino, per le elezioni
federali si procede allo spoglio comunale.
1.3. Il vizio, di
natura formale, comporta la nullità della decisione indipendentemente
dalle ragioni di fondo.
2.
Diritto di voto (art. 34 cpv. 2 Cst. Fed.) e assenza di una base legale
sufficiente
2.1. La garanzia dei
diritti politici protegge la libera formazione della volontà e
lespressione fedele del voto.
2.2. Secondo la
giurisprudenza più recente un risultato minimo, anche in assenza di indizi
concreti di un conteggio erroneo, giustifica senz’altro il riconteggio dei
suffragi. Significativo il fatto che Jörg Paul Müller non abbia criticato
questa giurisprudenza (Jörg
Paul Müller, Grundrechte in
der Schweiz, 3a ed., pag.
369; Plädoyer, 2/93, pag 53
ss).
Si riprendono innanzitutto alcuni
passaggi della sentenza del 15 dicembre 1994 che riguarda un’elezione del
Canton Vaud:
a.
” … dans ces circonstances … l’écart …
doit être qualifié de particulièrement étroit”
b.
” … il appartient d’abord au droit cantonal de
définir la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer dans ce genre
de situations …”
c.
“… en dépit de l’absence de directives
spéciales ou de disposition légale expresse sur les contrôles
complémentaires à effectuer dans une telle situation, le bureau
d’arrondissement aurait pu procéder d’office à des verifications plus
approfondies …”
d.
“… dans des circonstances particulières, s’il
existe un doute,
fondé sur des raisons objectives, quant à l’exactitude du résultat d’un
scrutin, le citoyen doit pouvoir exiger de l’autorité compétente qu’elle
procède à un contrôle adéquat …”
e.
“En revanche, lorsque l’hypothèse d’une erreur
involontaire isolée, commise dans un seul bureau électoral, est avancée
on pourrait penser à l’occurrence au défaut de report d’un ou deux
suffrages sur les formules de dépouillement ou à une mauvaise appréciation
occasionnelle quant à la validité d’un bulletin ou d’un suffrage -,
le recourant n’est
généralement pas en mesure de faire état d’indices concrets à ce propos
(n.d.r. indices
d’irrégularités); seule la consultation de l’ensemble des bulletins de
vote permettrait au recourant de prouver ses allégations, présentées
d’abord nécessairement à titre d’hypothèses.”
f.
“… l’impossibilité d’apporter des éléments de
preuve, en raison de la nature de l’irrégularité alléguée, ne doit pas
priver dans tous le cas un citoyen du droit de demander à l’autorité de
recours qu’elle ordonne, en application de l’art. 121 al. 5 LEDP, les
vérification propres à garantir que les résultats du scrutin traduisent
d’une manière fidèle et sûre la volonté du corps électoral.”
g.
“Devant les autorités cantonales, notamment lors
de la séance d’instruction préfectorale du 16 mars 1994, l’association
recourante n’as pas été en mesure de démontrer qu’une irrégularité aurait
effectivement été commise lors du dépouillement car, s’agissant d’une
erreur involontaire isolée, elle devait nécessairement se borner à faire
état d’hypothèses.”
h.
“Lorsqu’il apparaît que la répartition des
sièges aurait pu être modifiée en cas d’erreur portant, comme en l’espèce,
sur deux suffrages seulement, il se justifie d’accorder un soin tout
particulier aux opérations de contrôle lors du dépouillement”.
i.
“… Le Conseil d’Etat a indiqué que “les
différentes phases du dépouillement (avaient) été réalisées selon les
directives en vigueur et contrôlées à nouveau au vu du résultat” …
mais ce contrôle ne
permettait pas de confirmer que les suffrages valablement exprimés avaient
été pris en compte et fidèlement reportés sur les formules de
dépouillement.“
Questi sostanzialmente i motivi che
hanno spinto il Tribunale federale ad annullare la decisione di
proclamazione dei risultati.
2.3. Analizziamo,
in maniera speculare, i considerandi della sentenza poc’anzi richiamata,
alla luce quindi della presente fattispecie:
a.
Anche nel presente caso lo scarto è minimo. La
differenza è di 2.36 schede su 2’443 (0.9%). Basterebbe che un solo voto
dato alla lista del Guastafeste fosse stato erroneamente assegnato al PPD
per azzerare praticamente la differenza.
b.
Il diritto cantonale è silente. A maggior
ragione si impone una giurisprudenza severa, che imponga il riconteggio in
presenza di scarti minimi. Tanto più che al giorno d’oggi basterebbe
l’adozione di un sistema elettronico per allontanare dubbi e rendere più
rapide le verifiche.
c.
Le verifiche sono di carattere generale ed
aleatorie. Non risultano verifiche per casi di scarto minimo. Anche nel
presente caso l’ufficio cantonale di accertamento avrebbe potuto, in
assenza di direttive, procedere spontaneamente al riconteggio. Gli art. 48
e 51 LEDP dispongono che l’Ufficio cantonale di accertamento a spoglio
ultimato procede alla proclamazione dei risultati e, nelle elezioni,
stabilisce inoltre i candidati eletti e rilascia loro le credenziali, la
lista dei subentranti secondo l’ordine dei voti personali ottenuti. Il
diritto cantonale non prevede o meglio sembra non prevedere disposizioni
specifiche su un eventuale riconteggio.
Compito
dell’Ufficio cantonale di accertamento non è di rivedere le decisioni
dell’Ufficio cantonale di spoglio sulla validità e la nullità di schede,
né di verificare se i voti espressi sulle schede siano stati fedelmente
riportati nel sistema informatico di raccolta dei dati.
L’Ufficio deve solo rivedere le schede contestate negli Uffici cantonali
di spoglio (art. 51 LEDP). Sennonché al momento della ricapitolazione dei
risultati per l’elezione del Consiglio comunale di Losone, l’Ufficio
cantonale di accertamento ha constatato che con poco più di due suffragi
supplementari, la lista Guastafeste-Verdi avrebbe potuto ottenere un
seggio in più a spese della lista PPD + GG. L’Ufficio non ha comunque
proceduto ad ulteriori verifiche. Anche se, a quel momento, non esisteva
ancora nessun indizio concreto di inesattezza del risultato trasmesso, il
molto esiguo numero di voti tra la lista Guastafeste-Verdi e PPD + GG
poteva almeno, obiettivamente, far nascere un dubbio al riguardo.
In
assenza di disposizioni legali su un eventuale controllo supplementare,
l’Ufficio cantonale di accertamento, quale autorità superiore, avrebbe
potuto procedere d’ufficio a verifiche più approfondite, direttamente o
per il tramite dell’Ufficio cantonale di spoglio (DTF 101 Ia 238 consid. 4
p. 244 o art. 11 Ordinanza alla Legge federale sui diritti politici).
d.
Il dubbio è oltremodo fondato. Il sistema
ticinese è assai complesso. Inoltre, nel presente caso, si pensi, oltre
allo scarto minimo già evocato, all’eccezionale numero di schede nulle,
che di per se è già indizio di irregolarità. Le schede annullate
equivalgono al 5.1 %. Nella sentenza citata, l’Ufficio elettorale aveva
annullato il 2.6% delle schede. Il Tribunale federale ha affermato che non
si può escludere che errori di apprezzamento si producano a questo stadio,
allorquando gli organi competenti hanno dichiarato nulle una proporzione
relativamente alta di schede. Nell’elezione del Consiglio comunale di
Losone le schede nulle rappresentano in percentuale quasi il doppio. Anche
un piccolo errore fra le schede bianche (2%) potrebbe cambiare il
risultato concreto dell’elezione. Vale pure la pena richiamare
all’attenzione dell’Alta Corte gli errori (Grigioni e Ticino) nonché il
fatto che lo spoglio avviene in meno di 24 ore (la stanchezza e lo stress
quali cause di errore sono fattori tutt’altro che da trascurare!).
e.
Anche al sottoscritto risulta impossibile
sostanziare o rendere verosimile un errore.
f.
La sentenza citata riguarda un caso del Cantone
Vaud, ove perlomeno vi è una norma relativa all’istruttoria in caso di
ricorso contro il risultato di un’elezione (art 121 LEDP). La Legge
ticinese nulla prevede, solo la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato
(la stessa autorità che emana le direttive). A maggior ragione la
richiesta di verifica deve essere accolta. Solo una base legale chiara
può, caso mai, limitare la facoltà di ricorso ed evitare dubbi
interpretativi. Rilevo però che nel Canton Vaud, nonostante una base
legale “chiara”, il Tribunale federale l’ha sconfessata, facendo
un’interpretazione estensiva. In Ticino, oggi come oggi, la facoltà di
ricorso può essere ristretta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,
la medesima autorità che si occupa delle verifiche.
g.
Il sottoscritto è pure “condannato” a formulare
delle ipotesi.
h.
Lo scarto nell’ambito della presente votazione è
assai simile a quello del caso vodese.
i.
Il Consiglio di Stato ticinese si è limitato ad
enunciare i motivi generici per cui un errore non sarebbe stato possibile.
Trattasi, come rilevato, di verifiche generali, arbitrarie e casuali. Non
si però detto perché, a Losone, il risultato deve essere ritenuto
corretto.
2.4. Concludendo
ritengo che vi siano tutti i presupposti per annullare la decisione
cantonale. Lo scarto minimo e le oggettive ipotesi d’errore giustificano
il riconteggio dei suffragi. Inoltre, nel caso che ci occupa, si rammenta
che non è in discussione solamente un seggio, ma anche l’entrata nelle
commissione del legislativo.
L’Ufficio
cantonale di accertamento, il quale funge da ufficio principale a livello
cantonale perché stabilisce il risultato complessivo, deve procedere a
verifiche qualora l’ipotesi di errore sia concreta, come ad esempio in
caso di scarto minimo.
Una giurisprudenza severa
s’impone anche perché la Legge cantonale è tutt’altro che chiara, lascia
spazio ad ogni sorta di interpretazione, delega ampi poteri in materia di
verifica e non definisce la procedura di ricorso.
Impedire, senza valide
ragioni, il riconteggio dei voti significherebbe snaturare il principio di
cui all’art. 34 Cst. Fed..
Se l’Ufficio cantonale di
accertamento avesse ordinato un controllo, il risultato sarebbe potuto
essere diverso. Il lavoro di riconteggio non sarebbe stato inoltre troppo
dispendioso (2443 schede).
2.5. Infine si
rileva che le direttive relative al controllo non poggiano su di una base
legale in senso formale. Nemmeno la delega (generica) contenuta nella LEDP
soddisfa i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza (Häfelin/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 404 ss).
3.
Imparzialità del Giudice (art. 30 Cst.; art. 6 CEDU)
L’autorità
cantonale che ha giudicato il mio ricorso è la stessa che procede allo
spoglio ed emana le direttive di verifica.
Diversamente
(forse) se la legge avesse definito in maniera precisa ed esaustiva i
motivi di ricorso, la natura ed i casi di verifica, ecc.. Invece no: le
verifiche sono decise dal Consiglio di Stato medesimo sulla scorta di una
delega dubbia.
Mal si vede
il Consiglio di Stato giudicare e criticare il proprio operato.
Il Consiglio
di Stato è parte in tutta la procedura, per cui non è garantita
l’imparzialità nell’ambito del giudizio.
La presente
censura è pure da esaminare con particolare severità, considerato che il
Consiglio di Stato è l’unica autorità cantonale di ricorso.
4.
Disparità di trattamento, arbitrio e lesione del principio della buona
fede nel prelievo della tassa di giustizia
Il Consiglio di Stato ha
applicato alla sua decisione su ricorso una tassa di 500.- fr.
4.1. L’art. 34 della
Costituzione federale garantisce a ogni cittadino il diritto ad avere un
risultato di un elezione non falsato.
Per concretizzare questo
diritto al cittadino, che fruisce dei diritti politici nella
circoscrizione in cui è avvenuta la votazione o l’elezione, sono a
disposizione secondo la legislazione cantonale mezzi di ricorso.
I diritti politici del
cittadino prevedono l’esercizio di una funzione essenziale di uno Stato
democratico.
Per questo motivo la loro
violazione può essere denunciata da persone che non sono per nulla toccate
nei loro interessi personali e che agiscono, in via definitiva, per
difendere l’interesse pubblico (DTF 114 Ia 272 secondo paragrafo). In
effetti, loggetto di tale ricorso non riguarda tanto la libertà di voto
di chi si rivolge allautorità di ricorso, quanto il libero esercizio dei
diritti democratici nellambito della circoscrizione elettorale in cui
linteressato fruisce dellesercizio dei diritti politici (DTF 116 Ia 479
e rinvii, 114 Ia 399 seg.).
L’applicazione di una tassa di giustizia comporterebbe, di fatto, un
controllo preventivo ed inammissibile della volontà popolare.
Molti possibili ricorrenti
(anche senza un interesse personale) desisterebbero in partenza
dall’impugnare eventuali atti o elezioni, magari anche in modo palese
contrarie ai diritti politici, proprio per evitare di dover sobbarcarsi
una tassa. Mentre è nell’interesse della collettività far sì che ogni
elezione o votazione si svolga correttamente, indipendentemente da quanto
atti illeciti possano influenzare l’esito della votazione.
L’applicazione di tasse è
contraria anche al concetto stesso di ricorso per il diritto di voto: il
ricorrente non difende interesse squisitamente personali, bensì
l’interesse pubblico.
Tale modo di
procedere come si è esposto sopra mette in pericolo il corretto
svolgimento di elezioni e votazioni e mina i fondamenti della democrazia.
4.2. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha sempre confermato la gratuità dei
ricorsi sul diritto di voto (DTF 113 Ia 46).
Anche la Legge federale sui
diritti politici (LDP) contiene un esplicito articolo sulla gratuità dei
ricorsi sul diritto di voto e le elezioni. Perfino alcuni cantoni
prevedono una regolamentazione simile (Es: Grigioni Art. 65h LEDP, Berna
Art. 95 LEDP).
Anche il Cantone Ticino,
come si evince dalle sentenze allegate, era solito non prelevare tasse di
sorta.
Nel 1996 il Consiglio di
Stato, in due decisioni su ricorso ( di cui uno del qui ricorrente) contro
il risultato delle elezioni comunali di allora, ha rinunciato a prelevare
tasse o spese “data la particolarità della vertenza” (cfr. copia delle
sentenze).
Ora, nel 2004, senza
particolari ragioni salvo il solito formale “le spese seguono la
soccombenza” non indica i motivi di questa modifica di giurisprudenza. Il
ricorso non era manifestamente abusivo, sicché non permetteva la
riscossione delle spese.
Considerato che il
Tribunale federale, la LDP e alcuni Cantoni sanciscono il principio della
gratuità dei ricorsi per violazione del diritto elettorale, vista anche la
natura particolarissima della controversia, l’applicazione di tasse ai
ricorsi, che non sono manifestamente infondati, appare lesiva dei diritti
politici.
Sui ricorsi in materia di
diritti politici è giurisprudenza costante prescindere da ogni tassa.
Anche se nessuna legge cantonale né l’OG non prevedano de lege tale
imposizione, il principio della gratuità va considerato un diritto non
scritto alla stregua di una legge speciale a norma degli art. 1 e 28 LPAmm.
La prassi del Consiglio di
Stato è da considerare alla stregua di una norma legale. Il prelievo di
una tassa è da considerare arbitrario nella misura in cui non sono state
addotte motivazioni serie ed oggettive a sostegno del cambiamento di
questa prassi consolidata (Jörg
Paul Müller, Grundrechte in
der Schweiz, 3a ed., pag. 405 s).
A ciò si aggiunga che la prassi del Gran
Consiglio, quale autorità di ricorso per le elezioni cantonali e dei
deputati al Consiglio degli Stati, non prevede il prelievo di tasse e
spese. Non si comprende il motivo di differenziare il ricorso contro le
elezioni cantonali da quello contro le elezioni comunali. La natura e i
termini del rimedio giuridico, a parte la competenza, è infatti identica.
Anche da questo punto di vista, il cambiamento di giurisprudenza, non è
giustificato da ragioni oggettivamente serie.
Inoltre il cambiamento di
prassi è lesivo del principio della buona fede. Non vi è alcun motivo,
riservato il manifesto abuso di diritto, per discostarsi da questa prassi
(Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 707 ss).
Ad ogni buon conto non è il qui ricorrente, in buona fede, che deve essere
penalizzato da un cambio di giurisprudenza.
5.
Conclusioni
Riassumendo:
I) la ris. gov.
2200 va annullata perché nella situazione concreta, in cui una scheda
potrebbe decidere l’attribuzione di un seggio e quindi anche l’entrata
nelle Commissioni del Guastafeste-Verdi, non c’è la garanzia di uno
spoglio fidato e senza errori.
II) la ris. gov.
2200 va annullata perché prevede una tassa di giustizia senza un motivo
serio.
Il presente ricorso merita
quindi di essere accolto.
Il riconteggio delle schede
appare qui opportuno e fondato per disporre di un risultato fidato.
Il riconteggio dovrà essere
eseguito in applicazione analogetica dell’art. 22 cpv. 4 LEDP dall’Ufficio
cantonale di accertamento (o dall’Ufficio cantonale di spoglio su delega)
e la proclamazione degli eletti fatta alla presenza dei delegati delle
liste (Art. 54 LEDP) dall’Ufficio cantonale di accertamento (Art. 48 LEDP).
La proclamazione dei
risultati e degli eletti vanno fatte alla presenza dei delegati e quindi
il Consiglio di Stato non potrebbe procedere motu proprio. In virtù della
possibilità della “doppia cassazione”, per ragioni di economia processuale
conviene annullare sia la ris. gov. 2200 sia il verbale di elezione del
Consiglio comunale di Losone, con conseguente rinvio della causa
all’Ufficio cantonale di accertamento, il quale prenderà i provvedimenti
necessari tenendo conto della sentenza del Tribunale federale.
In via subordinata si
chiede l’accoglimento del ricorso limitatamente alla questione delle
tasse, su cui si decidono i fondamenti democratici della nostra società.
Per questi fatti e motivi,
il sottoscritto
chiede di giudicare
I. In
via supercautelare
È fatto
ordine al Consiglio di Stato di non procedere alla distruzione del
materiale di voto relativo all’elezione comunale di Losone sino ad
evasione del presente ricorso.
II. Nel
merito
Il ricorso è
accolto. La decisione 25 maggio 2004 del Consiglio di Stato (Ris. gov. no.
2200) è annullata. La decisione di proclamazione dei risultati del 5
aprile 2004 per l’elezione del Consiglio comunale, emanata dall’Ufficio
cantonale di accertamento, è annullata. Il verbale di spoglio relativo al
Comune di Losone è annullato. La decisione di prelievo della tassa di
giustizia di CHF 500 è annullata.
Con ogni
ossequio Giorgio Ghiringhelli
Si producono:
-ris.gov. 2200 del 25
maggio 2004
-ris.gov. 3391 del 13
luglio 1996 (errori Ufficio di spoglio e esenzione da tasse)
-ris.gov. 5034 del 3
ottobre 1996 (errori Ufficio di spoglio e esenzione da tasse)
-decreto del Gran Consiglio
del 2 giugno 2003 (errori Ufficio di spoglio) + lettera ai giornali del
18.5.03
-sentenza del Tribunale
Federale del 15 dicembre 1994 (da Plaidoyer 2/95 p. 53 e seg.)
-articoli Corriere del
Ticino dell11 giugno 2003 e del 2 luglio 2003
-Documento ONU (General
Comment no. 25, del 12 luglio 1996)